Corte costituzionale

Ordinanza n. 407/2008

Corte cost., ord. 12 dicembre 2008, n. 407

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
407/2008
Data di deposito
12 dicembre 2008
Data di decisione
3 dicembre 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:407

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33010

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 111, 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorché l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello previsto dall'art. 163- bis cod. proc. civ. Il rimettente propone infatti due questioni, e precisamente quella della automatica dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente ove la concessione del termine a comparire, inferiore ai giorni novanta di cui all'art. 163- bis , primo comma, cod. proc. civ., sia stata involontaria, e quella della configurabilità della sanzione della improcedibilità, anche nel caso della tardiva costituzione, senza spiegare il rapporto esistente tra le stesse, così ponendo due quesiti indipendenti tra loro, e non dà indicazioni riguardo ad una priorità o subordinazione logica tra di essi; inoltre, la motivazione sulla rilevanza risulta insufficiente, posto che il rimettente non ha dimostrato che la dimidiazione del termine a comparire sia stata effettivamente inconsapevole. - sulla inammissibilità di questioni poste in rapporto di alternatività irrisolta, v., citate, ex plurimis, ordinanze nn. 296 e 62 del 2007; n. 128 del 2003; n. 107 del 2001). - sulla inammissibilità della questione, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, v. citate, ordinanze nn. 280, 227, 92 del 2007).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Monza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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