Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/2008

Corte cost., ord. 25 febbraio 2008, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
38/2008
Data di deposito
25 febbraio 2008
Data di decisione
20 febbraio 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:38

Parametri

Massime

Massima n. 32126

Rientra nella sfera di attribuzioni del comitato promotore di referendum , nella sua veste di organismo competente a dichiarare la volontà dei sottoscrittori del referendum stesso, il potere di garantire che siano concretamente svolte le operazioni di voto, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimità e della costituzionalità delle relative domande, ma non anche - in assenza di situazioni eccezionali - la pretesa di interferire sulla scelta governativa, tra le molteplici, legittime opzioni, della data all'interno del periodo prestabilito; neppure è ipotizzabile che il comitato possa agire a salvaguardia dei diritto degli elettori ad esprimere il voto in tempi da loro ritenuti ragionevoli, in quanto non è rinvenibile alcuna norma nell'ordinamento che, a salvaguardia di un presunto interesse alla sollecita celebrazione del referendum, abiliti il comitato ad agire. - Sul fatto che non rientra tra le attribuzioni del comitato la pretesa di interferire sulla scelta governativa della data delle consultazioni referendarie v., citate, ordinanze n. 198/2005 e n. 131/1997.

Massima n. 32127

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presentato dai promotori di tre richieste di referendum popolare, concernenti alcuni articoli del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo in ordine alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2008 che ha fissato al 18 maggio 2008 la data di svolgimento dei referendum e ad ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e all'automatica sospensione, ex art. 34, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, dei referendum stessi, in conseguenza dello scioglimento delle Camere con d.P.R. 6 febbraio 2008, n. 19. Infatti, sussiste il requisito soggettivo, poiché va riconosciuto agli elettori, sottoscrittori della richiesta, dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di conflitto, la titolarità di una funzione costituzionalmente garantita, in quanto attivano la sovranità popolare nell'esercizio dei poteri referendari, ed il conflitto è proponibile sia nei confronti del Parlamento che del Governo. Non sussiste, invece, il requisito oggettivo. Innanzitutto, il d.P.R. 5 febbraio 2008 di indizione del referendum non è idoneo ad incidere, neppure astrattamente, sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite al comitato promotore, posto che il Consiglio dei ministri ha un ampio potere di valutazione sia in ordine al momento di indizione del referendum sia per quanto attiene alla fissazione della data, e il comitato promotore non può pretendere di sindacare, adducendo una sorta di eccesso di potere da "sviamento dalla causa tipica", la scelta governativa in ordine al momento in cui procedere all'espletamento delle operazioni di voto. Una violazione delle attribuzioni costituzionali dei ricorrenti non deriva neppure dall'art. 34, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, non esistendo nell'ordinamento una norma che attribuisca rilievo costituzionale al presunto interesse degli elettori alla sollecita celebrazione del referendum e che abiliti il comitato promotore ad agire a tutela dello stesso. - Sul fatto che i sottoscrittori di una richiesta di referendum siano titolari di una funzione costituzionalmente garantita, in quanto attivano la sovranità popolare nell'esercizio dei poteri referendari v., citate, ex multis , ordinanze n. 198/2005 e n. 137/2000. - Sulla configurabilità del conflitto si attribuzione in relazione ad una norma di legge, tutte le volte in cui da essa possano derivare lesioni dirette dell'ordine costituzionale delle competenze, ad eccezione dei casi in cui esista un giudizio in cui tale norma debba trovare applicazione e quindi possa essere sollevata questione incidentale sulla legge v., citate, sentenza n. 284/2005, ordinanze n. 221/2002 e n. 343/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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