Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/2008

Corte cost., ord. 7 novembre 2008, n. 367

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
367/2008
Data di deposito
7 novembre 2008
Data di decisione
3 novembre 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:367

Parametri

Massime

Massima n. 32909

Sono inammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato proposti da due elettori, ciascuno quale componente dell'organo costituzionale "corpo elettorale" nei confronti del Parlamento della Repubblica, «in persona del Presidente pro tempore del Senato della Repubblica e del Presidente pro tempore della Camera dei Deputati», in relazione agli articoli 1, comma 10, e 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nella «parte in cui inibiscono al popolo sovrano di esprimere la propria preferenza nei confronti dei candidati alla elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati». Difettano, invero, sia il requisito soggettivo dei proposti conflitti, in quanto in nessun caso il singolo cittadino può ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 legge n. 87 del 1953, sia quello oggettivo, in quanto entrambi i ricorsi risultano volti non già a sollevare un conflitto di attribuzione, quanto piuttosto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune disposizioni legislative, attraverso una sorta di ricorso diretto alla Corte costituzionale. - Sulla non configurabilità dell'elettore quale potere dello Stato, v., citate, ordinanza s.n. del 27 luglio 1988; nonché le ordinanze n. 189 del 2008; n. 296 del 2006; n. 57 del 1971. - Sulla inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri, ove volto, nella sostanza, a sollecitare la declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge, v., citate, ordinanze n. 284 e n. 189 del 2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i conflitti di attribuzione proposti dai signori Guido Anetrini e Filippo Fiandrotti nei confronti del Parlamento della Repubblica con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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