Corte costituzionale
Ordinanza n. 367/2008
Corte cost., ord. 7 novembre 2008, n. 367
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 367/2008
- Data di deposito
- 7 novembre 2008
- Data di decisione
- 3 novembre 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:367
Parametri
- art. 1, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 67, Costituzione
- art. 3, protocollo alla Convenzione diritti dell'uomo
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 32909
Sono inammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato proposti da due elettori, ciascuno quale componente dell'organo costituzionale "corpo elettorale" nei confronti del Parlamento della Repubblica, «in persona del Presidente pro tempore del Senato della Repubblica e del Presidente pro tempore della Camera dei Deputati», in relazione agli articoli 1, comma 10, e 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nella «parte in cui inibiscono al popolo sovrano di esprimere la propria preferenza nei confronti dei candidati alla elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati». Difettano, invero, sia il requisito soggettivo dei proposti conflitti, in quanto in nessun caso il singolo cittadino può ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 legge n. 87 del 1953, sia quello oggettivo, in quanto entrambi i ricorsi risultano volti non già a sollevare un conflitto di attribuzione, quanto piuttosto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune disposizioni legislative, attraverso una sorta di ricorso diretto alla Corte costituzionale. - Sulla non configurabilità dell'elettore quale potere dello Stato, v., citate, ordinanza s.n. del 27 luglio 1988; nonché le ordinanze n. 189 del 2008; n. 296 del 2006; n. 57 del 1971. - Sulla inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri, ove volto, nella sostanza, a sollecitare la declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge, v., citate, ordinanze n. 284 e n. 189 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i conflitti di attribuzione proposti dai signori Guido Anetrini e Filippo Fiandrotti nei confronti del Parlamento della Repubblica con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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