Corte costituzionale
Ordinanza n. 363/2008
Corte cost., ord. 7 novembre 2008, n. 363
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 363/2008
- Data di deposito
- 7 novembre 2008
- Data di decisione
- 3 novembre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:363
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32905
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui detta disposizione - nel prevedere che «Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo» (comma 1) e che «È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile» (comma 2) - «non consente al giudice tributario che declini la giurisdizione di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda». Infatti, il giudice rimettente fonda la rilevanza delle sollevate questioni muovendo da interpretazioni della normativa in tema di perpetuatio iurisdictionis e di translatio iudicii che sono non solo immotivatamente difformi da quelle accolte dal diritto vivente, ma anche non conformi a Costituzione. Infatti, il giudice rimettente ha omesso di attribuire alle disposizioni in tema di perpetuatio iurisdictionis e di translatio iudicii interpretazioni diverse da quelle da lui prospettate e tali da escludere l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata: tanto più che, nel caso di specie, tali interpretazioni conformi alla Costituzione non solo sono possibili, ma sono state recepite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla stessa Corte; inoltre, le questioni sono prospettate in modo illogico, in quanto le censure presuppongono necessariamente la carenza di giurisdizione del giudice tributario anche in ordine alla controversia sulla cartella di pagamento: carenza di giurisdizione che, però, è negata dallo stesso giudice. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 77/2007 e le ordinanze n. 85/2007, n. 32/2007, n. 299/2006, e n. 315/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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