Corte costituzionale
Ordinanza n. 333/2008
Corte cost., ord. 1° agosto 2008, n. 333
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 333/2008
- Data di deposito
- 1° agosto 2008
- Data di decisione
- 30 luglio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:333
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 5 febbraio 1953
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 5 febbraio 1953
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 5 febbraio 1953
- tariffa A allegata, decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 5 febbraio 1953
- art. 1, decreto ministeriale del 27 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 32833
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché della tariffa A ad esso allegata, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997, censurati, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la progressiva diminuzione della tassa automobilistica in corrispondenza della perdita di valore del bene conseguente al trascorrere del tempo. Il rimettente, infatti, omette del tutto la descrizione del caso concreto sottoposto al suo esame e sollecita un intervento additivo senza indicare una soluzione costituzionalmente obbligata in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore; resta assorbito l'ulteriore profilo di inammissibilità, concernente l'ammissibilità dello scrutinio di legittimità costituzionale del combinato disposto di norme, una delle quali non avente forza di legge. - Negli stessi termini, vedi, citata, ordinanza n. 333/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonché della tariffa A ad esso allegata, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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