Corte costituzionale

Ordinanza n. 321/2008

Corte cost., ord. 30 luglio 2008, n. 321

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
321/2008
Data di deposito
30 luglio 2008
Data di decisione
29 luglio 2008
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:321

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 32797

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, "nella parte in cui non consente al giudice di pace, adito con ricorso della persona offesa, di emettere il decreto di convocazione delle parti quando il pubblico ministero abbia espresso parere contrario alla citazione". Il giudice rimettente, nel prospettare la questione, muove dall'errato presupposto interpretativo secondo cui, dopo la trasmissione del ricorso, in mancanza della querela, il procedimento non potrebbe avere seguito secondo le vie ordinarie, quando, invece, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del citato decreto legislativo, la presentazione del ricorso immediato produce gli stessi effetti della querela, per cui la trasmissione degli atti in nessun caso inibisce la prosecuzione del procedimento secondo l'iter ordinario. La norma censurata costituisce coerente espressione della scelta del legislatore delegato di riconoscere esclusivamente al pubblico ministero la titolarità dell'iniziativa penale, in ordine ai reati di competenza del giudice di pace perseguibili a querela. Inoltre, la portata preclusiva del parere sfavorevole del rappresentante della pubblica accusa deriva quale conseguenza necessitata della configurazione del nuovo istituto del ricorso immediato della persona offesa come atto meramente propositivo, rispetto al quale è rimesso al pubblico ministero di aderire o meno nell'esercizio delle funzioni connesse all'anzidetta prerogativa. - Sulla portata preclusiva del parere contrario del pubblico ministero, vedi, citata, ordinanza n. 114/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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