Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/2008

Corte cost., ord. 30 luglio 2008, n. 317

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
317/2008
Data di deposito
30 luglio 2008
Data di decisione
29 luglio 2008
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:317

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, legge n. 140 del 20 giugno 2003
  • art. 6, comma 5, legge n. 140 del 20 giugno 2003
  • art. 6, comma 6, legge n. 140 del 20 giugno 2003

Parametri

Massime

Massima n. 32789

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione non prospetta alcuna censura che riguardi il regime autorizzatorio per l'uso processuale delle intercettazioni nei confronti del parlamentare interessato, o le conseguenze del diniego di autorizzazione quanto alla posizione del parlamentare medesimo.

Massima n. 32790

Va disposta al giudice rimettente la restituzione degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione. Infatti, successivamente alla proposizione della questione di legittimità, è intervenuta la sentenza n. 390 del 2007, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge n. 140 del 2003, "nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate". Compete, quindi, al giudice a quo valutare se la conseguente modificazione delle norme oggetto della questione di legittimità - intervenuta tra l'altro nel senso auspicato dal rimettente - renda ancora rilevante la questione medesima.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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