Corte costituzionale
Ordinanza n. 317/2008
Corte cost., ord. 30 luglio 2008, n. 317
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 317/2008
- Data di deposito
- 30 luglio 2008
- Data di decisione
- 29 luglio 2008
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:317
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 6, comma 5, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 6, comma 6, legge n. 140 del 20 giugno 2003
Parametri
Massime
Massima n. 32789
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione non prospetta alcuna censura che riguardi il regime autorizzatorio per l'uso processuale delle intercettazioni nei confronti del parlamentare interessato, o le conseguenze del diniego di autorizzazione quanto alla posizione del parlamentare medesimo.
Massima n. 32790
Va disposta al giudice rimettente la restituzione degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione. Infatti, successivamente alla proposizione della questione di legittimità, è intervenuta la sentenza n. 390 del 2007, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge n. 140 del 2003, "nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate". Compete, quindi, al giudice a quo valutare se la conseguente modificazione delle norme oggetto della questione di legittimità - intervenuta tra l'altro nel senso auspicato dal rimettente - renda ancora rilevante la questione medesima.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze