Corte costituzionale
Ordinanza n. 316/2008
Corte cost., ord. 30 luglio 2008, n. 316
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 316/2008
- Data di deposito
- 30 luglio 2008
- Data di decisione
- 29 luglio 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:316
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32787
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consente al contribuente vittorioso in primo grado di richiedere, in pendenza di appello o di termine per proporre appello, l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza non passata in giudicato emessa dalla Commissione tributaria provinciale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, perché non recepirebbe i princípi «della provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo o secondo grado» e «di parità tra le parti» stabiliti dall'art. 30, comma 1, lettera g ), della legge di delegazione 30 dicembre 1991, n. 413. La norma denunciata, nel disporre che il giudizio di ottemperanza da essa previsto si applica solo alle sentenze tributarie passate in giudicato, detta una regola identica a quella che vige per le sentenze emesse dal giudice ordinario , alle quali il giudizio di ottemperanza previsto dagli artt. 27, primo comma, numero 4), del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si applica solo se siano passate in giudicato; d'altro canto l'applicabilità del giudizio di ottemperanza a sentenze non ancora passate in giudicato è prevista, con norma di carattere eccezionale; sicché, con la norma denunciata il legislatore delegato non è incorso nel dedotto eccesso di delega, ma si è uniformato sia al generale criterio direttivo dell'«adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile» (lettera g del comma 1 dell'art. 30 della legge di delegazione n. 413 del 1991), sia allo specifico criterio della «previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'Amministrazione soccombente» (lettera l del medesimo comma 1). In ogni caso, i princípi «della provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo o secondo grado» e «di parità tra le parti», oltre a non essere espressamente indicati nella suddetta evocata disposizione della legge di delegazione, non sono direttamente rilevanti in ordine all'applicazione del giudizio di ottemperanza, sia perché il legislatore, nella sua discrezionalità, può escludere detta applicazione per le sentenze di primo grado, anche se provvisoriamente esecutive, sia perché il giudizio di ottemperanza riguarda esclusivamente le sentenze che pongono obblighi a carico dell'autorità amministrativa e non quelle che pongono obblighi a carico del contribuente. - In senso analogo, v. le citate ordinanze n. 44/2006 e n. 122/2005. - Sull'adeguamento, e non sull'uniformità, delle norme del processo tributario a quelle del processo civile, v. le citate ordinanze n. 303/2002, n. 330/2000 e n. 8/1999.
Massima n. 32788
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consente al contribuente vittorioso in primo grado di richiedere, in pendenza di appello o di termine per proporre appello, l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza non passata in giudicato emessa dalla Commissione tributaria provinciale, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., perché comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, e all'art. 24 Cost., perché l'impossibilità per il contribuente di far valere la sentenza di primo grado determinerebbe un ingiustificato allungamento della durata del processo, con «pregiudizio, anche irreparabile, per il contribuente risultato vincitore». Infatti, l'accoglimento del petitum , con la conseguente applicabilità del giudizio di ottemperanza a sentenze tributarie di primo grado non passate in giudicato e non provvisoriamente esecutive, comporterebbe l'introduzione nel sistema processuale, ad opera della Corte costituzionale, di una disciplina, inedita e non costituzionalmente necessitata del giudizio di ottemperanza (e perciò stesso riservata alla discrezionalità del legislatore), applicabile a prescindere sia dal requisito della provvisoria esecutività della sentenza sia da quello dell'intervenuto passaggio in cosa giudicata. Tali rilievi in punto di inammissibilità valgono a prescindere dalla considerazione che, nel merito, le medesime questioni appaiono ictu oculi non fondate, sia con riferimento all'art. 3 Cost., perché il rimettente ha erroneamente posto a raffronto situazioni eterogenee, sia con riferimento all'art. 24 Cost., perché la tutela del creditore mediante giudizio di ottemperanza di una sentenza non passata in giudicato e non provvisoriamente esecutiva certamente non è coessenziale alla tutela giudiziale dei diritti ed interessi legittimi e non è, pertanto, imposta dalla Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 70 del decreto legislativo n. 546 del 1992 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla suddetta Commissione tributaria provinciale con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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