Corte costituzionale
Ordinanza n. 314/2008
Corte cost., ord. 30 luglio 2008, n. 314
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 314/2008
- Data di deposito
- 30 luglio 2008
- Data di decisione
- 29 luglio 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:314
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32785
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 cod. proc. civ. e 75 disp. att. cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il contraddittorio sul quantum delle spese processuali. Va escluso, infatti, che sulle questioni relative alle spese processuali e, in particolare, sulla loro quantificazione sia necessario instaurare uno specifico contraddittorio tra le parti, in quanto la pronuncia sulle spese non è assimilabile ad una decisione di merito, non è da questa scindibile, stante la natura accessoria e dipendente della decisione sulle spese rispetto al capo della sentenza che dispone sul diritto fatto valere in giudizio ed è, comunque, assicurato dal sistema processuale alle parti di poter interloquire anche sulla liquidazione giudiziale delle spese processuali. Peraltro, il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilità di conseguire la ripartizione delle spese processuali consenta alla parte di difendere meglio la sua posizione. - Sull'esclusione dell'incidenza del regolamento delle spese processuali sul diritto alla tutela giurisdizionale, vedi citata, ordinanza n. 117/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 del codice di procedura civile e 75 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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