Corte costituzionale
Ordinanza n. 31/2008
Corte cost., ord. 21 febbraio 2008, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 31/2008
- Data di deposito
- 21 febbraio 2008
- Data di decisione
- 11 febbraio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 1, decreto legislativo n. 374 del 8 novembre 1990
- art. 19, comma 2, decreto legislativo n. 374 del 8 novembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 32116
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa per la violazione del divieto di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, in prossimità della linea doganale, senza dettare alcun criterio per la determinazione della nozione di "prossimità" e, conseguentemente, per la individuazione da parte della Pubblica Amministrazione dei comportamenti da sanzionarsi. Invero, la questione sollevata presenta, innanzitutto, un difetto assoluto di rilevanza, in quanto risulta espressamente che il rimettente ha già valutato positivamente l'integrazione in concreto dell'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo contestato proprio con riferimento al concetto di "prossimità" degli immobili realizzati, dimostrando, nei fatti, di poter interpretare ed applicare la norma censurata al caso sottoposto al suo giudizio. Inoltre, l'intervento additivo che il giudice a quo prospetta manca una soluzione costituzionalmente obbligata idonea a predeterminare in maniera rigida il concetto di «prossimità». - Sulla preclusione di pronunce additive in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v., citate, ex plurimis , sentenza n. 33/2007, ordinanze nn. 278/2007, 380 e 23/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie), sollevata dal Tribunale di Civitavecchia, in relazione agli artt. 3, 23 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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