Corte costituzionale

Ordinanza n. 31/2008

Corte cost., ord. 21 febbraio 2008, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
31/2008
Data di deposito
21 febbraio 2008
Data di decisione
11 febbraio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 1, decreto legislativo n. 374 del 8 novembre 1990
  • art. 19, comma 2, decreto legislativo n. 374 del 8 novembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 32116

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa per la violazione del divieto di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, in prossimità della linea doganale, senza dettare alcun criterio per la determinazione della nozione di "prossimità" e, conseguentemente, per la individuazione da parte della Pubblica Amministrazione dei comportamenti da sanzionarsi. Invero, la questione sollevata presenta, innanzitutto, un difetto assoluto di rilevanza, in quanto risulta espressamente che il rimettente ha già valutato positivamente l'integrazione in concreto dell'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo contestato proprio con riferimento al concetto di "prossimità" degli immobili realizzati, dimostrando, nei fatti, di poter interpretare ed applicare la norma censurata al caso sottoposto al suo giudizio. Inoltre, l'intervento additivo che il giudice a quo prospetta manca una soluzione costituzionalmente obbligata idonea a predeterminare in maniera rigida il concetto di «prossimità». - Sulla preclusione di pronunce additive in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v., citate, ex plurimis , sentenza n. 33/2007, ordinanze nn. 278/2007, 380 e 23/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie), sollevata dal Tribunale di Civitavecchia, in relazione agli artt. 3, 23 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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