Corte costituzionale
Ordinanza n. 300/2008
Corte cost., ord. 25 luglio 2008, n. 300
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 300/2008
- Data di deposito
- 25 luglio 2008
- Data di decisione
- 9 luglio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:300
Norme oggetto del giudizio
- art. 593, codice di procedura penale
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 36, comma 1, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 9, comma 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32762
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della stessa legge, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui introducono limitazioni al potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento e applicano la nuova disciplina anche ai processi in corso. Infatti, il rimettente omette qualunque descrizione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, limitandosi ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni analoghe v., citate, ordinanze n. 216 e n. 207/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento); dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006; e dell'art. 10 della medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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