Corte costituzionale

Ordinanza n. 300/2008

Corte cost., ord. 25 luglio 2008, n. 300

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
300/2008
Data di deposito
25 luglio 2008
Data di decisione
9 luglio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:300

Norme oggetto del giudizio

  • art. 593, codice di procedura penale
  • art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
  • art. 36, comma 1, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 9, comma 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
  • art. 10, legge n. 46 del 20 febbraio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32762

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della stessa legge, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui introducono limitazioni al potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento e applicano la nuova disciplina anche ai processi in corso. Infatti, il rimettente omette qualunque descrizione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, limitandosi ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni analoghe v., citate, ordinanze n. 216 e n. 207/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento); dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006; e dell'art. 10 della medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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