Corte costituzionale
Ordinanza n. 3/2008
Corte cost., ord. 18 gennaio 2008, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 3/2008
- Data di deposito
- 18 gennaio 2008
- Data di decisione
- 14 gennaio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 576, codice di procedura penale
- art. 6, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32035
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, in asserito contrasto con i principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di inviolabilità del diritto di azione e di difesa (artt. 3, 24 e 111 della Costituzione), escluderebbe, in capo alla parte civile, il potere di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato. I giudici rimettenti, infatti, hanno omesso di sperimentare soluzioni ermeneutiche - diverse da quelle praticate e conformi a quelle, nel frattempo, fatte proprie dalla giurisprudenza di legittimità - idonee a rendere la disposizione impugnata esente dai prospettati dubbi di legittimità. - Sull'obbligo del giudice a quo di sperimentare una interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, le ordinanze n. 35/2006, n. 381/2005 e n. 279/2003. - Sulla insussistenza di un diritto vivente conforme alla premessa interpretativa posta a base dei dubbi di legittimità costituzionale oggi in esame v., citata, l'ordinanza n. 32/2007, resa su questione di legittimità costituzionale fondata su un identico presupposto ermeneutico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna e dalla Corte di appello di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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