Corte costituzionale

Ordinanza n. 3/2008

Corte cost., ord. 18 gennaio 2008, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
3/2008
Data di deposito
18 gennaio 2008
Data di decisione
14 gennaio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:3

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32035

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, in asserito contrasto con i principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di inviolabilità del diritto di azione e di difesa (artt. 3, 24 e 111 della Costituzione), escluderebbe, in capo alla parte civile, il potere di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato. I giudici rimettenti, infatti, hanno omesso di sperimentare soluzioni ermeneutiche - diverse da quelle praticate e conformi a quelle, nel frattempo, fatte proprie dalla giurisprudenza di legittimità - idonee a rendere la disposizione impugnata esente dai prospettati dubbi di legittimità. - Sull'obbligo del giudice a quo di sperimentare una interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, le ordinanze n. 35/2006, n. 381/2005 e n. 279/2003. - Sulla insussistenza di un diritto vivente conforme alla premessa interpretativa posta a base dei dubbi di legittimità costituzionale oggi in esame v., citata, l'ordinanza n. 32/2007, resa su questione di legittimità costituzionale fondata su un identico presupposto ermeneutico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna e dalla Corte di appello di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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