Corte costituzionale

Ordinanza n. 270/2008

Corte cost., ord. 10 luglio 2008, n. 270

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
270/2008
Data di deposito
10 luglio 2008
Data di decisione
7 luglio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:270

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 146 del 12 giugno 1990
  • art. 2-bis, legge n. 146 del 12 giugno 1990

Parametri

Massime

Massima n. 32695

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 2- bis della legge 15 giugno 1990, n. 146, in riferimento agli articoli 3, 39 40 e 97 della Costituzione, nelle parti in cui non prevedono, a carico degli avvocati che intendono astenersi dalle udienze in adesione ad astensioni collettive proclamate dai propri organismi sindacali, l'imposizione di oneri economici equiparabili alla mancata percezione della retribuzione da parte del lavoratore dipendente. Poiché tali norme vengono censurate senza specificare la natura, le modalità di pagamento e la destinazione degli oneri che dovrebbero essere imposti, viene ad essere sostanzialmente invocata una pronuncia di carattere additivo in materia riservata alla discrezionalità del legislatore proprio in virtù della varietà e pluralità delle soluzioni possibili. - Sull'impossibilità, per la Corte costituzionale, di adottare pronunce additive in materie riservate alla discrezionalità del legislatore, v. le citate ordinanze n. 380/2006, n. 199 e n. 225/2007. - Identica questione sollevata dal medesimo rimettente è stata dichiarata inammissibile con la citata ordinanza n. 116/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), sollevata dal Tribunale di Pesaro, in riferimento agli articoli 3, 39, 40 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze