Corte costituzionale
Ordinanza n. 263/2008
Corte cost., ord. 10 luglio 2008, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 263/2008
- Data di deposito
- 10 luglio 2008
- Data di decisione
- 7 luglio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:263
Norme oggetto del giudizio
- art. 593, codice di procedura penale
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32686
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della stessa legge, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, non consentono al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento e prevedono il relativo regime transitorio. Infatti, dalle ordinanze di rimessione risulta che il rimettente è stato investito di appelli avverso sentenze di non luogo a procedere, il cui regime di impugnazione è disciplinato da una norma diversa da quella impugnata, con la conseguenza che il giudice a quo ha sottoposto a scrutinio una disposizione di cui non deve fare applicazione. - Sulla manifesta inammissibilità per inesatta indicazione della norma oggetto di censura v., citate, le ordinanze n. 150 e n. 79/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, sollevate, in riferimento agli art. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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