Corte costituzionale
Ordinanza n. 254/2008
Corte cost., ord. 4 luglio 2008, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 254/2008
- Data di deposito
- 4 luglio 2008
- Data di decisione
- 25 giugno 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:254
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 2, decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999
Parametri
Massime
Massima n. 32673
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, come trasfuso nell'art. 120, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, censurato in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 76 Cost. La norma, in base alla quale, con provvedimento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono stabiliti modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, introduce una deroga al regime ordinario di cui all'art. 1283 cod. civ., che trova la sua giustificazione nell'esigenza di uniformare questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati che allora costituivano la UE, per i quali la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario era diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile. La violazione dell'art. 76 Cost. è già stata esclusa dalla sentenza n. 341/2007 e non vi sono motivi per discostarsi da tale precedente decisione. - V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 341/2007.
Massima n. 32674
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, come trasfuso nell'art. 120, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, censurato in riferimento agli artt.2, 41, 42 e 47 Cost., dal momento che tali profili di illegittimità sono stati implicitamente evocati dal rimettente, che ha svolto censure assolutamente generiche.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), siccome trasfuso nell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, con riferimento agli artt. 2, 41, 42 e 47 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), siccome trasfuso nell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 76 della Costituzione, sempre dal Tribunale ordinario di Vicenza con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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