Corte costituzionale
Ordinanza n. 252/2008
Corte cost., ord. 4 luglio 2008, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 252/2008
- Data di deposito
- 4 luglio 2008
- Data di decisione
- 25 giugno 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:252
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 39, legge n. 243 del 23 agosto 2004
Parametri
Massime
Massima n. 32671
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione, dell'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243, il quale pone a carico delle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e delle società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, un «contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale». Il giudice a quo prospetta le questioni contraddicendo la stessa premessa interpretativa sulla quale ha fondato i dubbi di legittimità costituzionale sollevati in via principale. Inoltre, il rimettente si è sottratto all'onere di offrire adeguata motivazione sia sulla norma da applicare, nel suo significato all'interno del sistema complessivamente considerato, sia sulla effettiva impraticabilità di una diversa interpretazione conforme a Costituzione. - In senso analogo, v. le citate ordinanze n. 448/2007, n. 272/2006 e n. 427/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, Sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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