Corte costituzionale

Ordinanza n. 210/2008

Corte cost., ord. 13 giugno 2008, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
210/2008
Data di deposito
13 giugno 2008
Data di decisione
9 giugno 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:210

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 339 del 25 novembre 2003
  • art. 2, legge n. 339 del 25 novembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 32568

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, censurato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il regime di incompatibilità fra impiego pubblico ed esercizio della professione forense si applichi anche ai dipendenti pubblici a tempo parziale che risultino già iscritti negli Albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della legge n. 339 del 2003. Il giudice rimettente ha, infatti, omesso ogni descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e non ha motivato sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate e, pertanto, l'ordinanza di rimessione è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale in quanto priva dei requisiti minimi a tal fine necessari. - Sull'inidoneità dell'ordinanza di rimessione priva dei requisiti minimi a tal fine necessari a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, v. le citate ordinanze nn. 277, 33 e 14 del 2006.

Massima n. 32569

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, censurato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede soltanto un breve periodo di moratoria per esercitare l'opzione imposta fra impiego pubblico ed esercizio della professione forense. Il giudice rimettente ha, infatti, omesso ogni descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e non ha motivato sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate e, pertanto, l'ordinanza di rimessione è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale in quanto priva dei requisiti minimi a tal fine necessari. - Sulla inidoneità dell'ordinanza di rimessione priva dei requisiti minimi a tal fine necessari a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, v. le citate ordinanze nn. 277, 33 e 14/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cortona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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