Corte costituzionale
Ordinanza n. 210/2008
Corte cost., ord. 13 giugno 2008, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 210/2008
- Data di deposito
- 13 giugno 2008
- Data di decisione
- 9 giugno 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 339 del 25 novembre 2003
- art. 2, legge n. 339 del 25 novembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 32568
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, censurato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il regime di incompatibilità fra impiego pubblico ed esercizio della professione forense si applichi anche ai dipendenti pubblici a tempo parziale che risultino già iscritti negli Albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della legge n. 339 del 2003. Il giudice rimettente ha, infatti, omesso ogni descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e non ha motivato sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate e, pertanto, l'ordinanza di rimessione è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale in quanto priva dei requisiti minimi a tal fine necessari. - Sull'inidoneità dell'ordinanza di rimessione priva dei requisiti minimi a tal fine necessari a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, v. le citate ordinanze nn. 277, 33 e 14 del 2006.
Massima n. 32569
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, censurato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede soltanto un breve periodo di moratoria per esercitare l'opzione imposta fra impiego pubblico ed esercizio della professione forense. Il giudice rimettente ha, infatti, omesso ogni descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e non ha motivato sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate e, pertanto, l'ordinanza di rimessione è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale in quanto priva dei requisiti minimi a tal fine necessari. - Sulla inidoneità dell'ordinanza di rimessione priva dei requisiti minimi a tal fine necessari a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, v. le citate ordinanze nn. 277, 33 e 14/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cortona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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