Corte costituzionale
Ordinanza n. 193/2008
Corte cost., ord. 6 giugno 2008, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 193/2008
- Data di deposito
- 6 giugno 2008
- Data di decisione
- 21 maggio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:193
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 4, codice penale
- art. 3, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
- art. 81, comma 4, codice penale
- art. 5, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 32532
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui vieta al giudice di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata. Infatti, il rimettente parte dalla premessa che la norma de qua avrebbe indebitamente limitato il potere-dovere del giudice di adeguare la pena al caso concreto, introducendo una sorta di "automatismo sanzionatorio" correlato ad una presunzione iuris et de iure di pericolosità sociale del recidivo reiterato, e che la novella avrebbe reso obbligatoria la recidiva reiterata, con conseguente impossibilità per il giudice di escluderla nel giudizio di bilanciamento: in realtà detta interpretazione non è l'unica possibile, ed il rimettente non ha preliminarmente vagliato la praticabilità di soluzioni ermeneutiche diverse, tali da determinare il superamento dei dubbi di costituzionalità. - Sul fatto che l'interpretazione fatta propria del rimettente non sia l'unica possibile v., citate, sentenza n. 192/2007 e ordinanze n. 409/2007 e n. 33/2008.
Massima n. 32533
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., aggiunto dall'art. 5, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui prevede, rispetto ai recidivi reiterati, un aumento minimo di pena per la continuazione pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Infatti, posto che secondo il rimettente la novella avrebbe reso obbligatoria la recidiva reiterata e che l'art. 81 citato sarebbe applicabile al caso dell'imputato dichiarato recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute, e non al caso dell'imputato che sia stato dichiarato recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva, deve ritenersi che l'operatività della norma impugnata presupponga che il giudice, nel caso concreto, abbia valutato che la recidiva reiterata fosse idonea ad aggravare la pena per i reati in continuazione, poiché sarebbe illogico che una circostanza, priva di effetti ai fini della determinazione della pena per i singoli reati, possa produrre un aggravamento della sanzione in sede di applicazione di istituti, quale la continuazione, volti all'opposto fine di mitigare la pena rispetto alle regole generali sul cumulo materiale. Il rimettente non ha, perciò, vagliato la possibilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base della questione sollevata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, e 81, quarto comma, del codice penale, come modificati dagli artt. 3 e 5, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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