Corte costituzionale
Ordinanza n. 158/2008
Corte cost., ord. 16 maggio 2008, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 158/2008
- Data di deposito
- 16 maggio 2008
- Data di decisione
- 7 maggio 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:158
Norme oggetto del giudizio
- art. 63, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 16, decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 32439
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionali dell'art. 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare l'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale, consente di dimostrare che i beni appartengono a persona diversa dal debitore solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata, o sentenza passata in giudicato, anteriore all'anno a cui si riferisce l'imposta iscritta a ruolo, e non anche con documenti aventi data certa anteriori al pignoramento, da parte del locatore che abbia locato al debitore una casa ad uso abitativo arredata, con contratto avente data certa anteriore al pignoramento, ove l'opposizione abbia ad oggetto i mobili compresi in tale locazione. Invero, trattasi di questioni identiche ad altre che sono state già dichiarate non fondate con precedenti pronunce aventi ad oggetto l'art. 65 del d.P.R. n. 602 del 1973 che, nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, era sostanzialmente corrispondente, per le parti considerate, alla norma censurata e a sostegno delle quali il rimettente non prospetta profili diversi da quelli già valutati in precedenza o, comunque, tali da indurre a modificare il precedente orientamento. - Si vedano, citati, i precedenti specifici di cui alla sentenza n. 351/98, per quanto riguarda la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., e l'ordinanza n. 455/2000, per quanto riguarda la violazione degli artt. 24 e 42 Cost. - Sulla circostanza secondo cui l'art. 42, secondo comma, Cost. non esclude che il diritto di proprietà sia, in certe situazioni, subordinato a condizioni o presupposti, si vedano anche, citate, le sentenze nn. 4/1973 e 4/1960.
Per questi motivi
per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) – come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) –, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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