Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/2008

Corte cost., ord. 16 maggio 2008, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
150/2008
Data di deposito
16 maggio 2008
Data di decisione
7 maggio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:150

Norme oggetto del giudizio

  • art. 593, codice di procedura penale
  • art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
  • art. 10, comma 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
  • art. 10, comma 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
  • art. 10, comma 3, legge n. 46 del 20 febbraio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32428

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10, commi 1, 2 e 3 della stessa legge, censurati, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, non consentono al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento e prevedono l'applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella. Infatti, i rimettenti sottopongono a scrutinio di costituzionalità una norma di cui non devono fare applicazione nei giudizi a quibus , considerato che trattasi di appelli avverso sentenze - di non luogo a procedere e di assoluzione a seguito di abbreviato - il cui regime di impugnazione è disciplinato da norme diverse da quella censurata. - L'inesatta indicazione della norma oggetto di censura implica la manifesta inammissibilità della questione: sul punto v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 79/2008 e n. 461/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli e dalla Corte d'assise d'appello di Bari, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze