Corte costituzionale
Ordinanza n. 125/2008
Corte cost., ord. 30 aprile 2008, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 125/2008
- Data di deposito
- 30 aprile 2008
- Data di decisione
- 16 aprile 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 213, comma 2, sexies, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005
- legge di conversione n. 168 del 17 agosto 2005
Parametri
Massime
Massima n. 32347
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo, sono rilevanti, ancorché la disposizione censurata sia stata successivamente modificata dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come risultante dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, in quanto i rimettenti muovono dal corretto e adeguatamente motivato presupposto di dover decidere la controversia devoluta al loro esame facendo applicazione del testo originario della norma suddetta.
Massima n. 32348
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo, in quanto l'evocato parametro costituzionale si riferisce esclusivamente alle sanzioni penali e non anche a quelle amministrative - Sulla non riferibilità dei principi di cui all'art. 27 alle sanzioni amministrative, v., citata, ordinanza n. 434/2007.
Massima n. 32349
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo, le censure formulate con riguardo agli artt. 2 e 42 della Costituzione non hanno un autonomo rilievo rispetto a quelle proposte ai sensi dell'art. 3 Cost., con le quali vanno pertanto esaminate, in quanto l'art. 2 è evocato per dedurre la violazione del «diritto fondamentale all'eguaglianza», mentre, attraverso l'art. 42, evocato con riferimento all'enorme sacrificio del diritto di proprietà sul veicolo, si censura la norma impugnata per avere questa previsto una misura non conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione.
Massima n. 32350
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo. Premesso che la valutazione di congruità della sanzione appartiene alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, la scelta del legislatore di reprimere più intensamente, mediante l'irrogazione anche della sanzione accessoria della confisca del mezzo, oltre che di quella pecuniaria, l'inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo e altre infrazioni volte a prevenire i rischi specifici derivanti da quegli incidenti nei quali risultino coinvolti veicoli a due ruote, è sorretta da una adeguata ragione giustificatrice, in quanto diretta ad attenuare le conseguenze che possano derivare dai traumi prodotti da incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli, dovendosi superare anche i dubbi prospettati con riferimento alle ipotizzate disparità di trattamento tra le infrazioni suddette ed altre aventi anch'esse la finalità di tutelare l'incolumità individuale. - Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alla congruità delle sanzioni e sui limiti dello scrutinio di costituzionalità della relativa scelta, v., citate, sentenza n. 345 del 2007, nonché ordinanze nn. 401/2005, 45 e 169/2006. - Sul regime sanzionatorio per l'inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo, v., citata, sentenza n. 180/1994.
Massima n. 32351
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, in quanto, prevedendo la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo, farebbe gravare la sanzione della confisca anche sul proprietario del mezzo che non sia il responsabile dell'infrazione stradale. La responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, infatti, nel sistema delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada, un principio di ordine generale, destinato ad operare in riferimento tanto alla sanzione pecuniaria principale quanto a quelle accessorie, salvo che queste ultime non presentino contenuto «afflittivo personale», evenienza che non si verifica nel caso di specie, posto che la confisca mantiene i suoi effetti in un ambito meramente patrimoniale (sent. n. 27 del 2005; ordd. nn. 33 del 2001, 319, 323 del 2002) (5). - Sul fondamento della responsabilità del proprietario del veicolo per infrazioni commesse da altro soggetto, v., citate, ordinanze nn. 33/2001, 319 e 323/2002. - Sull'impossibilità di estendere al proprietario sanzioni di tipo personale, v., citata, sentenza n. 27/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate – in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 27 e 42 della Costituzione – dai Giudici di pace di Vicenza, Francavilla al Mare e Chioggia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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