Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/2008

Corte cost., ord. 30 aprile 2008, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
124/2008
Data di deposito
30 aprile 2008
Data di decisione
16 aprile 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:124

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 763, secondo periodo, legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32345

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 38 Cost., deve essere dichiarato inammissibile l'intervento effettuato oltre il termine perentorio fissato dalla legge. - Sulla perentorietà del termine per l'intervento v. citate, ex multis , sentenze n. 257/2007 e n. 190/2006.

Massima n. 32346

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, censurato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 38 Cost., nella parte in cui fa salvi gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti previdenziali ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge stessa e così determina, secondo il rimettente, la sanatoria della delibera del 22 giugno 2002 del Comitato dei delegati della Cassa nazionale a favore dei ragionieri, della cui legittimità si controverte nel giudizio a quo . La questione, infatti, non sembra diretta a dirimere un dubbio di legittimità costituzionale ma si risolve nella richiesta alla Corte di un avallo all'interpretazione, non univoca né basata su un diritto vivente, che il rimettente ritiene debba essere attribuita alla norma impugnata. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni che si traducono in una richiesta alla Corte di avallare un'interpretazione della norma impugnata, v. citate, ex multis , ordinanze n. 299/2006 e n. 142/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento in giudizio del signor L. B. e di altri sei;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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