Corte costituzionale
Ordinanza n. 124/2008
Corte cost., ord. 30 aprile 2008, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 124/2008
- Data di deposito
- 30 aprile 2008
- Data di decisione
- 16 aprile 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:124
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 763, secondo periodo, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
- art. 4, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 4, comma 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 38, Costituzione
Massime
Massima n. 32345
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 38 Cost., deve essere dichiarato inammissibile l'intervento effettuato oltre il termine perentorio fissato dalla legge. - Sulla perentorietà del termine per l'intervento v. citate, ex multis , sentenze n. 257/2007 e n. 190/2006.
Massima n. 32346
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, censurato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 38 Cost., nella parte in cui fa salvi gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti previdenziali ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge stessa e così determina, secondo il rimettente, la sanatoria della delibera del 22 giugno 2002 del Comitato dei delegati della Cassa nazionale a favore dei ragionieri, della cui legittimità si controverte nel giudizio a quo . La questione, infatti, non sembra diretta a dirimere un dubbio di legittimità costituzionale ma si risolve nella richiesta alla Corte di un avallo all'interpretazione, non univoca né basata su un diritto vivente, che il rimettente ritiene debba essere attribuita alla norma impugnata. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni che si traducono in una richiesta alla Corte di avallare un'interpretazione della norma impugnata, v. citate, ex multis , ordinanze n. 299/2006 e n. 142/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento in giudizio del signor L. B. e di altri sei;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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