Corte costituzionale
Ordinanza n. 119/2008
Corte cost., ord. 24 aprile 2008, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 119/2008
- Data di deposito
- 24 aprile 2008
- Data di decisione
- 14 aprile 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 99, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 32328
Premesso che al giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono partecipare soltanto i soggetti che siano parti del giudizio a quo o siano titolari di un interesse autonomo, idoneo ad essere pregiudicato dalla decisione, deve escludersi l'ammissibilità dell'intervento di un soggetto che sia parte di un giudizio che si assume simile a quello in cui è stata emessa l'ordinanza di rimessione.
Massima n. 32329
Va disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, in quanto consente l'integrale cumulo dell'indennità integrativa speciale in caso di contestuale riscossione di pensione e trattamento retributivo, e non anche nel caso di due trattamenti pensionistici. Successivamente alla proposizione delle questioni, è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale, abrogando l'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 e dettando una norma di interpretazione autentica relativa al computo dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, applicabile indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, ha determinato un mutamento del quadro normativo, costituente ius superveniens nell'ambito dei giudizi a quibus , in relazione al quale si rende opportuna una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. - Sulla norma di interpretazione autentica relativa al computo dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, v., citata, sentenza n. 74/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento di S.S.;
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana e terza sezione giurisdizionale centrale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Allegato:
ordinanza letta all'udienza del 12 febbraio 2008
ORDINANZA
Ritenuto che al giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono partecipare soltanto i soggetti che siano parti del giudizio a quo o siano titolari di un interesse autonomo, idoneo ad essere pregiudicato dalla decisione;
che tale situazione, secondo la costante giurisprudenza della Corte stessa, non può essere riconosciuta in capo alle parti di giudizi che si assumono simili a quello in cui è stata emessa l'ordinanza di rimessione;
che in tale situazione si trova S. S. il cui intervento è pertanto inammissibile indipendentemente dalla sua tardività.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento di S. S.
F.to: Franco BILE, Presidente
Testo integrale
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