Corte costituzionale
Ordinanza n. 116/2008
Corte cost., ord. 24 aprile 2008, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 116/2008
- Data di deposito
- 24 aprile 2008
- Data di decisione
- 14 aprile 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 2-bis, legge n. 146 del 12 giugno 1990
Parametri
Massime
Massima n. 32325
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 2- bis della legge 15 giugno 1990, n. 146, sollevata in riferimento agli articoli 3, 39, 40 e 97 della Costituzione, relativamente alla parte in cui non prevedono l'imposizione a carico degli avvocati che intendono astenersi dalle udienze, in adesione ad astensioni collettive proclamate dagli organismi sindacali dell'Avvocatura, di oneri economici equiparabili alla mancata percezione del salario o dello stipendio dal lavoratore dipendente. Il rimettente non specifica, se non a titolo meramente esemplificativo, la natura, le modalità di pagamento e la destinazione degli oneri che dovrebbero essere imposti e, sostanzialmente, invoca una sentenza additiva, in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, proprio in virtù della varietà e pluralità delle soluzioni possibili. - Sull'inammissibilità di pronunce additive in materie riservate alla discrezionalità del legislatore v., citate, ordinanze n. 380/2006, n. 199 e n. 225/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 2-bis della legge 15 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), sollevata dal Tribunale di Pesaro, in riferimento agli articoli 3, 39, 40 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 14 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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