Corte costituzionale
Ordinanza n. 114/2008
Corte cost., ord. 24 aprile 2008, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 114/2008
- Data di deposito
- 24 aprile 2008
- Data di decisione
- 14 aprile 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 2, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 32322
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, relativamente alla parte in cui la norma censurata non prevede che, a séguito di ricorso immediato della persona offesa, «il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare l'imputazione», deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per omessa sperimentazione, da parte del rimettente, dei poteri interpretativi che gli competono. Infatti, l'assunto su cui si basa l'eccezione della difesa erariale è infondato, avendo il giudice rimettente adeguatamente esplorato le diverse opzioni ermeneutiche offerte dal dato normativo, censurando infine l'interpretazione oramai fatta propria dal giudice di legittimità, secondo la quale al parere contrario del pubblico ministero consegue necessariamente la trasmissione degli atti.
Massima n. 32323
E'manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, relativamente alla parte in cui non prevede che, a séguito di ricorso immediato della persona offesa, «il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare l'imputazione». La norma censurata costituisce coerente espressione della scelta del legislatore delegato di riconoscere esclusivamente al pubblico ministero la titolarità dell'iniziativa penale in ordine ai reati di competenza del giudice di pace perseguibili a querela ed, inoltre, la portata preclusiva del parere sfavorevole del rappresentante della pubblica accusa deriva quale conseguenza necessitata della configurazione del nuovo istituto del ricorso immediato della persona offesa come atto meramente propositivo, rispetto al quale è rimesso al pubblico ministero di aderire o meno nell'esercizio delle funzioni connesse all'anzidetta prerogativa, mentre la previsione dell'art. 26 del d.lgs. n. 274 del 2000, che consente al giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero anche se questi abbia formulato l'imputazione, lungi dal dimostrare l'esistenza di un'aporia nell'impianto delineato dal decreto delegato, costituisce attuazione del principio per cui, nel sistema processuale penale, le iniziative del pubblico ministero devono ritenersi normalmente soggette al controllo del giudice competente e non preclude la possibilità per il giudice di pace di disporre la cosiddetta imputazione coatta ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d. lgs. n. 274 del 2000, ove il pubblico ministero, all'esito di ulteriori indagini, avanzi richiesta di archiviazione, dovendosi poi escludere che dalla trasmissione degli atti al pubblico ministero derivi una irrazionale compressione del diritto di difesa del ricorrente; né risulta leso il principio della ragionevole durata del processo non risulta leso da una disciplina che deve considerarsi frutto di coerenti scelte normative in ordine alla conformazione dei diversi moduli introduttivi del giudizio innanzi al giudice di pace. - Sulla verifica da parte del pubblico ministero del ricorso presentato dalla parte offesa, v., citata, ordinanza n. 381/2005. - Sulla possibilità per il giudice di pace di disporre l'imputazione coatta, v., citate, ordinanze n. 43/2007, n. 381 e n. 361/2005. - Sulle peculiarità della giurisdizione del giudice di pace, v., citata, ordinanza n. 28/2007. - Sul principio della ragionevole durata del processo, v., citate, ordinanze n. 67/2007, n. 225/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Chioggia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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