Corte costituzionale
Ordinanza n. 101/2008
Corte cost., ord. 11 aprile 2008, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 101/2008
- Data di deposito
- 11 aprile 2008
- Data di decisione
- 2 aprile 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:101
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32273
E' manifestamente inammissibile, per difetto di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede per il solo pubblico ministero, e non anche per la parte civile costituita, la possibilità di chiedere l'ammissione di prova contraria nel caso di giudizio abbreviato chiesto dall'imputato subordinatamente ad una integrazione probatoria. Infatti, dall'ordinanza di rimessione non risulta che il rimettente abbia accolto la domanda di accesso al rito e, finché detta domanda non sia valutata ed accolta, è posta prematuramente ogni questione riguardante il diritto alla prova che, nell'abbreviato, spetta alle parti diverse dall'imputato. - La necessità per il rimettente di fare immediata applicazione della norma censurata è condizione di ammissibilità della relativa questione di legittimità costituzionale: sul punto v., citate, ex multis , ordinanze n. 56/2007 e n. 142/2006. - Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica di rilevanza v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 60/2008 e n. 421/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Pescara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze