Corte costituzionale

Sentenza n. 94/2007

Corte cost., sent. 21 marzo 2007, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
94/2007
Data di deposito
21 marzo 2007
Data di decisione
7 marzo 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:94

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 610, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 597, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 598, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 599, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 600, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31131

V. titoletto

Massima n. 31132

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 597, 598, 599 e 600, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non può trovare applicazione, nei confronti delle Regioni a statuto speciale ricorrenti, il comma 610 dello stesso art. 1, secondo cui le disposizioni della legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. Infatti, detta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali presuppone l'applicabilità delle norme statutarie, ma tale applicabilità è stata esclusa, nella specie, dalle stesse ricorrenti, poiché i ricorsi evocano quali parametri le disposizioni del Titolo V della Parte II della Costituzione, in quanto assicurerebbero forme di autonomia più ampie rispetto a quelle statutarie.

Massima n. 31133

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 597, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per contrasto con l'art. 117, commi quarto e sesto, Cost. ed assorbiti gli ulteriori profili di censura. La norma riguarda la materia "edilizia residenziale pubblica" che, presentando quel carattere di "trasversalità" già individuato dalla Corte a proposito di altre materie, appare non interamente classificabile all'interno di una denominazione contenuta nell'art. 117 Cost.: infatti, la materia comprende sia la determinazione dell'offerta minima di alloggi per i meno abbienti - con la fissazione di principi che valgano a garantire uniformità dei criteri di assegnazione nel territorio nazionale - rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera m) , Cost., sia la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia "governo del territorio" ex art. 117, terzo comma, Cost., sia, infine, la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà degli I.A.C.P., riconducibile all'art. 117, quarto comma, Cost.. La disposizione censurata prevede che, al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare degli istituti autonomi per le case popolari, un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attui una semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili suddetti: si tratta, quindi, di un intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P., ossia di enti strumentali delle Regioni, che determina un'ingerenza in una materia ricompresa nella potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost., con la conseguenza ulteriore che la fonte regolamentare, destinata dalla disposizione impugnata a disciplinare le procedure di alienazione degli immobili, è stata prevista in una materia non di competenza esclusiva dello Stato, in violazione del sesto comma dell'art. 117 Cost.. - Sulla tripartizione della materia "edilizia residenziale pubblica" prima della riforma del Titolo V, v., citata, sentenza n. 221/1975. - Sulla competenza legislativa regionale in materia di edilizia pubblica abitativa, prima della riforma del Titolo V, v., citate, sentenze n. 27/1996, n. 393/1992, n. 1115, n. 727 e n. 217/1988, n. 140/1976. - Sul nesso indissolubile fra alienazione e assegnazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica v., citate, sentenze n. 486/1992, n. 486/1995. - Sull'inquadramento nella materia "governo del territorio" della programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica v., citata, sentenza n. 451/2006.

Massima n. 31134

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 598, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per contrasto con l'art. 117, commi quarto e sesto, Cost. ed assorbiti gli ulteriori profili di censura. La norma riguarda la materia "edilizia residenziale pubblica" che, presentando quel carattere di "trasversalità" individuato dalla Corte a proposito di altre materie, appare non interamente classificabile all'interno di una denominazione contenuta nell'art. 117 Cost: infatti, la materia comprende sia la determinazione dell'offerta minima di alloggi per i meno abbienti - con la fissazione di principi che valgano a garantire uniformità dei criteri di assegnazione nel territorio nazionale - rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera m) , Cost., sia la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia "governo del territorio" ex art. 117, terzo comma, Cost., sia, infine, la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà degli I.A.C.P., riconducibile all'art. 117, quarto comma., Cost.. La disposizione censurata fissa alcuni obiettivi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che deve essere emanato ex comma 597 per semplificare le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, così ponendo indirizzi e limiti all'esercizio della potestà regolamentare del Governo in un campo in cui la stessa non può essere esercitata ratione materiae . Posto che l'alienazione degli alloggi è indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli stessi e la disciplina organica di assegnazione e cessione spetta alla Regione, la regolamentazione delle procedure amministrative tendenti all'alienazione non rientra, come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, nell'ordinamento civile ma deve essere ricondotta al potere di gestione dei propri beni e del proprio patrimonio riconosciuto in via esclusiva alle Regioni ed ai loro enti strumentali. - Sulla tripartizione della materia "edilizia residenziale pubblica" prima della riforma del Titolo V, v., citata, sentenza n. 221/1975. - Sulla competenza legislativa regionale in materia di edilizia pubblica abitativa, prima della riforma del Titolo V, v., citate, sentenze n. 27/1996, n. 393/1992, n. 1115, n. 727 e n. 217/1988, n. 140/1976. - Sul nesso indissolubile fra alienazione e assegnazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica v., citate, sentenze n. 486/1992 e n. 486/1995. - Sull'inquadramento nella materia "governo del territorio" della programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica v., citata, sentenza n. 451/2006. - Sulla competenza regionale in materia di assegnazione e cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica v., citata, ordinanza n. 104/2004.

Massima n. 31135

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 599, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per contrasto con l'art. 117, commi quarto e sesto, Cost. ed assorbiti gli ulteriori profili di censura. La norma riguarda la materia "edilizia residenziale pubblica" che, presentando quel carattere di "trasversalità" individuato dalla Corte a proposito di altre materie, appare non interamente classificabile all'interno di una denominazione contenuta nell'art. 117 Cost: infatti, la materia comprende sia la determinazione dell'offerta minima di alloggi per i meno abbienti - con la fissazione di principi che valgano a garantire uniformità dei criteri di assegnazione nel territorio nazionale - rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera m) , Cost., sia la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia "governo del territorio" ex art. 117, terzo comma, Cost., sia, infine, la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà degli I.A.C.P., riconducibile all'art. 117, quarto comma., Cost.. La disposizione censurata prevede che le norme statali sulla cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico si applicano agli IACP che ne facciano richiesta tramite le Regioni: ciò assegna agli enti strumentali delle Regioni la possibilità di esercitare la facoltà in parola anche contro, in ipotesi, la volontà della Regione di riferimento, la quale diverrebbe un mero tramite burocratico per l'esercizio di un potere direttamente attribuito dallo Stato a tali enti, con evidente lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alle Regioni. - Sulla tripartizione della materia "edilizia residenziale pubblica" prima della riforma del Titolo V, v., citata, sentenza n. 221/1975. - Sulla competenza legislativa regionale in materia di edilizia pubblica abitativa, prima della riforma del Titolo V, v., citate, sentenze n. 27/1996, n. 393/1992, n. 1115, n. 727 e n. 217/1988, n. 140/1976. - Sul nesso indissolubile fra alienazione e assegnazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica v., citate, sentenze n. 486/1992 e n. 486/1995. - Sull'inquadramento nella materia "governo del territorio" della programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica v., citata, sentenza n. 451/2006.

Massima n. 31136

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per contrasto con l'art. 117, commi quarto e sesto, Cost. ed assorbiti gli ulteriori profili di censura. La norma riguarda la materia "edilizia residenziale pubblica" che, presentando quel carattere di "trasversalità" individuato dalla Corte a proposito di altre materie, appare non interamente classificabile all'interno di una denominazione contenuta nell'art. 117 Cost.: infatti, la materia comprende sia la determinazione dell'offerta minima di alloggi per i meno abbienti - con la fissazione di principi che valgano a garantire uniformità dei criteri di assegnazione nel territorio nazionale - rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera m) , Cost., sia la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia "governo del territorio" ex art. 117, terzo comma, Cost., sia, infine, la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà degli I.A.C.P., riconducibile all'art. 117, quarto comma., Cost.. La disposizione censurata conferisce direttamente agli enti proprietari la facoltà di rivolgersi a società specializzate per il censimento, la regolarizzazione e la vendita dei singoli immobili, così scavalcando le possibili scelte gestionali della Regione, i cui enti strumentali potrebbero invocare un titolo giuridico autonomo che li autorizzi ad agire in contrasto con le linee direttive regionali. - Sulla tripartizione della materia "edilizia residenziale pubblica" prima della riforma del Titolo V, v., citata, sentenza n. 221/1975. - Sulla competenza legislativa regionale in materia di edilizia pubblica abitativa, prima della riforma del Titolo V, v., citate, sentenze n. 27/1996, n. 393/1992, n. 1115, n. 727 e n. 217/1988, n. 140/1976. - Sul nesso indissolubile fra alienazione e assegnazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica v., citate, sentenze n. 486/1992 e n. 486/1995. - Sull'inquadramento nella materia "governo del territorio" della programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica v., citata, sentenza n. 451/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), dalle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600 dell'art. 1 della stessa legge n. 266 del 2005.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze