Corte costituzionale

Sentenza n. 81/2007

Corte cost., sent. 16 marzo 2007, n. 81

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
81/2007
Data di deposito
16 marzo 2007
Data di decisione
5 marzo 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:81

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge della Regione Toscana n. 66 del 7 dicembre 2005
  • art. 1, comma 1, lettera b), legge della Regione Toscana n. 66 del 7 dicembre 2005
  • art. 3, comma 1, lettere a) e c), legge della Regione Toscana n. 66 del 7 dicembre 2005
  • art. 8, legge della Regione Toscana n. 66 del 7 dicembre 2005
  • art. 12, legge della Regione Toscana n. 66 del 7 dicembre 2005
  • art. 13, legge della Regione Toscana n. 66 del 7 dicembre 2005
  • art. 14, comma 1, lettera a), legge della Regione Toscana n. 66 del 7 dicembre 2005
  • art. 2, comma 1, lettere e) e f), legge della Regione Toscana n. 66 del 7 dicembre 2005
  • art. 14, comma 1, lettera b), legge della Regione Toscana n. 66 del 7 dicembre 2005
  • art. 18, legge della Regione Toscana n. 66 del 7 dicembre 2005
  • art. 19, legge della Regione Toscana n. 66 del 7 dicembre 2005
  • art. 2, comma 1, lettera c), legge della Regione Toscana n. 66 del 7 dicembre 2005
  • art. 10, legge della Regione Toscana n. 66 del 7 dicembre 2005
  • art. 11, legge della Regione Toscana n. 66 del 7 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31095

E' inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, in quanto non compreso nell'elenco delle norme oggetto di impugnazione contenuto nella relazione ministeriale richiamata dalla delibera autorizzativa del ricorso. La scelta politica del Governo di impugnare norme regionali si esprime nell'indicazione delle specifiche disposizioni ritenute eccedenti le competenze della Regione, salva l'autonomia tecnica dell'Avvocatura dello Stato nell'individuazione dei motivi di censura. - V., in senso analogo, citata sentenza n. 3/2006.

Massima n. 31096

Nel giudizio di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, in considerazione della mancata indicazione e della non precisa corrispondenza di alcune delle disposizioni contenute nell'epigrafe del ricorso rispetto a quelle indicate nella relazione assunta dal Governo, la prospettazione di illegittimità costituzionale, sia pure formulata nella sola motivazione del ricorso, in presenza della relativa delibera di autorizzazione all'impugnazione e tenuto conto del complessivo tenore del ricorso, consente di ritenere oggetto del giudizio di costituzionalità anche l'art. 1, comma 1, lettera b ), nonché l'art. 2, comma 1, lettere c ), e ) e f ), della legge regionale censurata. Inoltre, in ragione del contenuto autorizzatorio della delibera governativa, l'art. 3 deve ritenersi impugnato solo con riguardo al comma 1, lettera d ), e l'art. 7, comma 7, deve ritenersi impugnato, a sua volta, solo con riguardo alle lettere a ) e c ), come, d'altra parte, si rileva dal tenore delle argomentazioni contenute nella motivazione del ricorso. In conclusione, l'oggetto dell'impugnazione deve ritenersi delimitato con riguardo alle seguenti disposizioni della legge regionale in esame: l'art. 1, comma 1, lettera b ); l'art. 2, comma 1, lettere c ), e ), e f ); l'art. 3, comma 1, lettera d ); l'art. 7, commi 7, lettere a ) e c ), e 8, nonché gli artt. 10; 11; 12; 13; 14; 18 e 19. - V., in senso analogo, citata sentenza n. 447/2006. - Sul contenuto dei ricorsi dello Stato contro le leggi delle Regioni, v., citata, sentenza n. 384/1999. - L'oggetto dell'impugnazione è definito dal ricorso in conformità della decisione assunta dal Governo, v. sentenze n. 106/2005 e n. 338/2003.

Massima n. 31097

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b ); 3, comma 1, lettera d ); 7, commi 7, lettere a ) e c ), e 8; 12; 13; 14, comma 1, lettera a ), della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a ) ed e ), e 120, primo comma, della Costituzione, in quanto redatte in modo generico, in contrasto con l'esigenza che il ricorrente svolga specifiche argomentazioni a sostegno delle proprie doglianze. - Nello stesso senso, v. le citate sentenze n. 246 e n. 51/2006, n. 360 e n. 336/2005.

Massima n. 31098

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e) e f) , 14, comma 1, lettera b) , 18 e 19 della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, sollevata in relazione agli artt. 117, secondo comma, lettere a ), e ) ed s ), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Nel ricorso, infatti, non si rinviene alcun elemento argomentativo che possa giustificare una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni in questione, la cui impugnazione è solo genericamente collegata alle espressioni introduttive del ricorso, le quali fanno riferimento alla presunta violazione da parte di varie norme contenute nella legge regionale dei parametri costituzionali suindicati.

Massima n. 31099

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s ), all'art. 118, primo comma, Cost. nonché al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera b) , 3, comma 1, lettere a) e c) , 8, 12, 13 e 14, comma 1, lettera a), della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, che disciplinano le licenze di pesca e le «misure di sostenibilità», i contenuti del programma regionale per la pesca e l'acquacoltura, la competenza e le modalità per il rilascio delle licenze. Le disposizioni in esame attengono alla materia della pesca, attribuita alla competenza residuale delle Regioni, e si intrecciano con competenze statali, connesse principalmente, ma non esclusivamente, alla tutela dell'ecosistema; inoltre, possono ritenersi sussistenti ragioni di unitarietà ed uniformità ordinamentali tali da richiedere l'allocazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia o la previsione di meccanismi di attuazione del richiamato principio di leale collaborazione. Nella specie, però, tali esigenze e ragioni possono ritenersi già soddisfatte dalla legge regionale oltre che dal sistema di regolamentazione della pesca disegnato dalla Regione resistente con la legge stessa. Infatti, il coordinamento tra funzioni regionali e funzioni statali in materia è assicurato dalla specifica previsione secondo cui spetta allo Stato la individuazione del numero complessivo e della tipologia delle licenze concedibili (secondo quanto dispone la norma interposta di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 154 del 2004), mentre compete alla Regione, attraverso il previsto programma regionale, ripartire tale numero, in relazione ai diversi tipi di pesca, tra le Province. Queste ultime, a loro volta, in ragione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d ), della legge regionale in esame, provvedono nei singoli casi al rilascio delle licenze medesime. - Sull'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di attività di pesca marittima, v., citate, sentenze n. 6/2004 e n. 303/2003.

Massima n. 31100

Non è fondata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a ), e ) ed s ), e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c ); 10 e 11, della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, che riguardano la disciplina del riconoscimento e dell'organizzazione dei distretti di pesca e di acquacoltura. Ed infatti, le suddette disposizioni operano nell'ambito della pianificazione regionale e non si sovrappongono alle competenze statali disciplinate dall'art. 4 del d.lgs. n. 226 del 2001, né è dato ravvisare alcuna interferenza delle disposizioni stesse con le potestà legislative esclusive dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lettere a ), e ), ed s ), Cost. Né possono ritenersi sussistenti i necessari presupposti per l'assunzione, in via sussidiaria, ex art. 118, primo comma, Cost., a livello statale, delle funzioni amministrative nella materia in esame, con conseguenti riflessi sul riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni. Va aggiunto che, tenuto conto delle finalità dei distretti (art. 10, comma 1, della legge impugnata) «di consolidare e rafforzare l'aggregazione e il confronto degli interessi dei partner e di valorizzare lo sviluppo del settore», non è dato comprendere in qual modo le disposizioni censurate potrebbero arrecare un vulnus , da un lato, alle regole della concorrenza, e, dall'altro, alla tutela dell'ambiente marino e dell'ecosistema. - Su questione analoga, si veda citata sentenza n. 213/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura), sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a), e) ed s), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c), e 8; 12; 13; 14, comma 1, lettera a), della suddetta legge regionale, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a) ed e), e 120, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettere e) e f); 14, comma 1, lettera b); 18 e 19, della suddetta legge regionale, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a), e), e s), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c), e 8; 12; 13; 14, comma 1, lettera a), della suddetta legge regionale, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c); 10 e 11, della citata legge regionale, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a), e) ed s), e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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