Corte costituzionale

Sentenza n. 64/2007

Corte cost., sent. 9 marzo 2007, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
64/2007
Data di deposito
9 marzo 2007
Data di decisione
21 febbraio 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:64

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Umbria n. 26 del 7 dicembre 2005
  • art. 11, comma 1, legge regionale n. 26 del 7 dicembre 2005
  • art. 15, comma 5, legge della Regione Umbria n. 24 del 3 agosto 1999
  • art. 4, comma 2, legge della Regione Umbria n. 24 del 3 agosto 1999
  • art. 2, comma 1, legge regionale n. 26 del 7 dicembre 2005
  • art. 4, comma 4, bis, legge regionale n. 24 del 3 agosto 1999
  • art. 10, comma 3, legge regionale n. 26 del 7 dicembre 2005
  • art. 14, comma 4, lettera l), legge regionale n. 26 del 7 dicembre 2005
  • art. 10, comma 4, legge regionale n. 26 del 7 dicembre 2005
  • art. 14, comma 4, lettera l), legge della Regione Umbria n. 24 del 3 agosto 1999
  • art. 14, comma 4, bis, legge della Regione Umbria n. 24 del 3 agosto 1999

Parametri

Massime

Massima n. 31064

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26, promossa in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e ), e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Infatti, nel caso di specie, in coerenza con il contenuto della delibera del Consiglio dei ministri, risultano formulate censure specifiche esclusivamente in riferimento agli articoli 2, comma 1, 10, commi 3 e 4, ed 11, comma 1, della medesima legge regionale n. 26 del 2005, mentre quelle riferite all'intero testo normativo sono del tutto generiche. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 253/2006, n. 59/2006, n. 300/2005.

Massima n. 31065

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26, promossa in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e ), e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Infatti, in relazione alla disposizione censurata, il ricorrente non ha formulato nessuna specifica censura e ad esso non sono neppure riferibili le argomentazioni concernenti le altre due disposizioni impugnate, in quanto il contenuto di queste ultime è disomogeneo rispetto a quello del citato art. 11, comma 1.

Massima n. 31066

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26, e dell'art. 14, comma 4, lettera l ) e comma 4- bis , come modificato dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale n. 26 del 2005, promosse in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e ), e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea. In relazione a queste censure, l'atto introduttivo è carente dei requisiti argomentativi minimi a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, dato che il rimettente ha affermato in maniera apodittica la violazione delle norme comunitarie sul diritto di stabilimento, la lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, nonché la lesione del diritto dei cittadini di esercitare la propria attività sul territorio della Regione Umbria. - Si vedano, in senso analogo, le citate sentenze n. 139/2006, n. 51/2006, n. 462/2005, 176/2004.

Massima n. 31067

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26, promossa in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. Invero, premesso che la disposizione impugnata concerne una materia, qualla del commercio, di competenza regionale residuale nel novellato art. 117 della Costituzione, si rileva che la riserva del trenta per cento della superficie di una grande struttura di vendita in favore delle piccole e medie strutture, e quella del quindici per cento (pari alla metà del suddetto trenta per cento) per chi già fosse operante sul territorio regionale da un congruo periodo, non determina una lesione ingiustificata e irragionevole del principio della libera concorrenza e/o di eguaglianza, in quanto, pur derogando, peraltro in misura limitata, al criterio della parità che deve caratterizzare l'assetto competitivo di un mercato, ha lo scopo di ridurre i possibili effetti negativi a breve, sotto il profilo socio-economico, dell'intervento regolatorio. La norma tutela l'esigenza di interesse generale - peraltro espressamente richiamata dal citato art. 6, comma 1, lettera f ), del d. lgs. n. 114 del 1998 - di riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio regionale: essa è, infatti, volta a consentire a queste ultime - che hanno dato un significativo apporto alla vitalità del sistema economico regionale per un congruo lasso di tempo (cinque anni) e che sono più esposte a subire le conseguenze dell'impatto delle grandi strutture - di adattarsi all'evoluzione del settore, conservando adeguati spazi di competitività. - Si vedano, in senso analogo, le citate sentenze n. 440/2006, n. 207/2001, n. 362/1998. - In relazione alla ricomprensione della materia del commercio tra quelle di competenza residuale regionale v., citate, sentenza n. 1/2004 e ordinanza n. 99/2006.

Massima n. 31068

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 4, lettera l ), e comma 4- bis , della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, come modificato dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge della Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26, nella parte in cui stabilisce che tra le domande concorrenti con titolo di priorità e tra le domande concorrenti prive di titolo di priorità, è data priorità anche in funzione del criterio della titolarità di altre grandi strutture di vendita nella Regione. In tal modo, la disposizione censurata, in difetto di una giustificazione ragionevole, stabilisce una barriera di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale, con la conseguenza che la norma realizza una ingiustificata discriminazione fra imprese sulla base di un elemento territoriale che contrasta con il principio di eguaglianza e con l'art. 41 della Costituzione. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 440/2006 e n. 207/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, lettera l), e comma 4-bis, della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge della Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 – Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), nella parte in cui stabilisce che tra le domande concorrenti con titolo di priorità e tra le domande concorrenti prive di titolo di priorità, è data priorità anche in funzione del criterio della titolarità di altre grandi strutture di vendita nella Regione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1999, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge regionale n. 26 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e), e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 24 del 1999, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e), e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1999, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2005, e dell'art. 14, comma 4, lettera l) e comma 4-bis, come modificato dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale n. 26 del 2005, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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