Corte costituzionale

Sentenza n. 451/2007

Corte cost., sent. 21 dicembre 2007, n. 451

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
451/2007
Data di deposito
21 dicembre 2007
Data di decisione
12 dicembre 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:451

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 22 dicembre 2005
  • art. 6, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 22 dicembre 2005
  • art. 7-bis, comma 1, bis, legge della Regione Emilia Romagna n. 31 del 19 agosto 1996

Parametri

Massime

Massima n. 31996

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23, in relazione all'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nella parte in cui stabilisce che «rientrano nella classificazione prevista nell'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto». L'impugnato art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2005 prevede per i veicoli adibiti a scuola guida casi di riduzione (nella misura del 40 per cento del tributo) della tassa automobilistica non contemplati dalla norma statale (allegato 1, tariffa C, del d.P.R. n. 39 del 1953). Infatti la citata norma statale consente di applicare la suddetta agevolazione fiscale solo alle autovetture adibite a scuola guida e cioè ai veicoli a motore, destinati a tale scopo, con almeno quattro ruote e diversi dai motoveicoli, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente (art. 54, comma 1, lettera a , del nuovo codice della strada). La norma regionale, invece, estendendo l'agevolazione a tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida, anche se diversi dalle autovetture quali definite dal codice della strada (e quindi, ad esempio, anche agli autobus, agli autoveicoli per trasporto promiscuo, agli autocarri, ai trattori stradali, agli autotreni ed altro), interviene su aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati - allo stato della vigente legislazione - alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), della Costituzione, eccedendo i limiti fissati in materia dal legislatore statale al legislatore regionale, in quanto non si versa nella specie nel caso di un "tributo proprio della Regione", ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost., dal momento che il gettito della tassa è stato "attribuito" alle Regioni, e non rientra dunque nella competenza legislativa residuale alle stesse riservata dall'art. 117, quarto comma, Cost. - In senso analogo, sulla disciplina delle tasse automobilistiche v. le citate sentenze n. 455/2005, n. 311, n. 297 e n. 296/2003.

Massima n. 31997

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23, che aggiunge il comma 1- bis all'art. 7- bis della legge della Regione Emilia-Romagna 19 agosto 1996, n. 31 - il quale dispone che il termine di decadenza per l'accertamento delle violazioni previste dalla disciplina statale e regionale sul deposito in discarica dei rifiuti solidi decorre, «nel caso in cui venga esercitata l'azione penale», dal «passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale», invece che dalla data di commissione della violazione -, sollevata in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere e ) e l ), e 119 della Costituzione. Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, la disposizione impugnata è stata abrogata dall'art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 20 dicembre 2006, n. 19. La Regione resistente, con documento prodotto in udienza, ha inoltre precisato che la medesima disposizione censurata, «sin dal momento della sua entrata in vigore e fino al momento della sua abrogazione, non ha prodotto alcun effetto sui rapporti tributari in essere». Poiché la stessa difesa erariale ha affermato in udienza che, a séguito di tali dichiarazioni della resistente, la questione «si può ritenere superata», deve constatarsi che è venuto meno l'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso. - In senso analogo, v. citate sentenza n. 289/2007 e ordinanza n. 41/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), in relazione all'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, nella parte in cui stabilisce che «rientrano nella classificazione prevista nell'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto»;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere e) e l), e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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