Corte costituzionale

Sentenza n. 432/2007

Corte cost., sent. 14 dicembre 2007, n. 432

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
432/2007
Data di deposito
14 dicembre 2007
Data di decisione
10 dicembre 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:432

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 4, bis, decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005
  • art. 1, comma 1, legge n. 155 del 31 luglio 2005
  • art. 3, comma 5, decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005
  • art. 3, comma 4, decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31964

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4- bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui dispone che, nel caso di ricorso al tribunale amministrativo contro il provvedimento di espulsione dello straniero adottato dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, per ragioni di terrorismo, il giudice adito non può sospendere cautelarmente l'esecuzione del provvedimento espulsivo. Infatti, il rimettente non chiarisce se e in che modo si sia conclusa, nel procedimento principale, la fase cautelare e, così facendo, non descrive in modo compiuto la fattispecie processuale, su un punto riguardante l'attuale rilevanza della questione.

Massima n. 31965

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui dispone che, nel caso di ricorso al tribunale amministrativo contro il provvedimento di espulsione dello straniero adottato dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, per ragioni di terrorismo, il procedimento è sospeso per un tempo pari nel massimo a due anni, qualora venga opposto il segreto di Stato su atti la cui cognizione sia necessaria per la decisione. Secondo il rimettente, l'incostituzionalità della norma deriverebbe dal "sistema", composto, in sequenza, dal divieto di concedere la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento e dall'automatica sospensione del procedimento nell'ipotesi di opposizione del segreto di Stato: il giudice a quo , infatti, dichiara esplicitamente che al provvedimento di espulsione, adottato "ai sensi dell'art. 13 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione", "per effetto del richiamo contenuto nel 1° comma dell'art. 3 del d.l. n. 144/2005 si applicano le disposizioni in materia di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo". Egli, peraltro, non ha esplorato la possibilità di una diversa ricostruzione del "sistema", non ha chiarito se il provvedimento impugnato ricade sotto la previsione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 o sotto l'art. 3 del d.l n. 144 del 2005, non ha fornito alcun argomento in base al quale le due norme citate debbano essere applicate congiuntamente.

Massima n. 31966

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui dispone che il ricorso al tribunale amministrativo contro il provvedimento di espulsione dello straniero adottato dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, per ragioni di terrorismo, non sospende l'esecuzione del provvedimento. Infatti, ciò che il rimettente segnala come un'anomalia rilevante sotto il profilo della legittimità costituzionale è, in realtà, la caratteristica di tutti i provvedimenti amministrativi, la cui efficacia non è sospesa, salva esplicita previsione legislativa, per il solo fatto della proposizione di un ricorso in sede giurisdizionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4-bis e 5, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza citata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 155 del 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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