Corte costituzionale

Sentenza n. 430/2007

Corte cost., sent. 14 dicembre 2007, n. 430

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
430/2007
Data di deposito
14 dicembre 2007
Data di decisione
10 dicembre 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:430

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, nel testo modificato dalla, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
  • legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006
  • art. 5, comma 2, nel testo modificato dalla, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 31950

V. titoletto.

Massima n. 31951

Qualora, nel giudizio di costituzionalità in via principale, la Regione ricorrente ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decreto-legge, sono ammissibili le questioni sollevate anche in relazione a questo atto, con effetto estensivo alla legge di conversione, ovvero anche quelle proposte avverso norme della legge di conversione confermative di quelle originariamente contenute nel decreto-legge. - In tal senso, v. le citate sentenze n. 383/2005, n. 287/2004 e n. 272/2004.

Massima n. 31952

Nel giudizio di legittimità costituzionale sollevato su ricorso regionale, deve escludersi l'intervenuta cessazione della materia del contendere nel caso in cui le norme impugnate siano state, in parte, modificate dalla legge di conversione, ma senza che le innovazioni introdotte incidano sul contenuto precettivo delle disposizioni nei punti di interesse. - Nello stesso senso, v. le citate sentenze n. 214/2006 e n. 378/2005.

Massima n. 31953

L'espressione «tutela della concorrenza», utilizzata dal legislatore costituzionale all'art. 117, secondo comma, lettera e ), coerentemente con quella operante nel sistema giuridico comunitario, comprende, tra l'altro, interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione, e le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche. In tale maniera, vengono perseguite finalità di ampliamento dell'area di libera scelta sia dei cittadini, sia delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi. Per siffatti caratteri, la «tutela della concorrenza», proprio in quanto ha ad oggetto la disciplina dei mercati di riferimento di attività economiche molteplici e diverse, non è una «materia di estensione certa», ma presenta i tratti «di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti» ed è configurabile come «trasversale», caratterizzata da una portata ampia, il che comporta che la «tutela della concorrenza», appunto perché ha ad oggetto la disciplina del mercato di riferimento delle attività economiche, influisce necessariamente anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni, e la conseguente necessità di garantire che la riserva allo Stato della predetta competenza trasversale non vada oltre la «tutela della concorrenza» e sia in sintonia con l'ampliamento delle attribuzioni regionali disposto dalla revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione. Ne consegue che non possono ricondursi alla «tutela della concorrenza» quelle misure statali che non intendono incidere sull'assetto concorrenziale dei mercati o che addirittura lo riducono o lo eliminano e che, in sede di scrutinio di costituzionalità, occorre verificare se le norme adottate dallo Stato siano essenzialmente finalizzate a garantire la concorrenza fra i diversi soggetti del mercato, allo scopo di accertarne la coerenza rispetto all'obiettivo di assicurare un mercato aperto e in libera concorrenza. Una volta che tale scrutinio abbia esito positivo, l'attribuzione delle misure alla competenza legislativa esclusiva dello Stato comporta sia l'inderogabilità delle disposizioni nelle quali si esprime, sia che queste legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla totalità degli àmbiti materiali entro i quali si applicano. Ricondotta una norma alla «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e) , Cost.), non si tratta quindi di valutare se essa sia o meno di estremo dettaglio, utilizzando princípi e regole riferibili alla disciplina della competenza legislativa concorrente delle Regioni, ma occorre invece accertare se, alla stregua del succitato scrutinio, la disposizione sia strumentale ad eliminare limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale. D'altra parte, proprio perché la promozione della concorrenza ha una portata generale, o "trasversale", può accadere che una misura che faccia parte di una regolamentazione stabilita dalle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza legislativa, concorrente o residuale, a sua volta abbia marginalmente una valenza pro-competitiva. Ciò deve ritenersi ammissibile, al fine di non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza. - Sui profili definitori della "tutela della concorrenza", v. le citate sentenze n. 401/2007, n. 80/2006, n. 242, n. 285 e n. 175/2005, n. 272 e n. 14/2004.

Massima n. 31954

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto avrebbe ad oggetto la disciplina del «commercio», materia attribuita alla competenza legislativa residuale, alla quale sarebbero riconducibili anche le materie concernenti lo sviluppo dell'economia. E' anzitutto infondata la deduzione secondo la quale la disciplina stabilita dalla norma impugnata sarebbe riconducibile ad una materia, lo «sviluppo economico», attribuita alla competenza residuale delle Regioni, in quanto questa locuzione costituisce un'espressione di sintesi, meramente descrittiva, che comprende e rinvia ad una pluralità di materie. La disposizione in esame, concernendo la modalità di esercizio dell'attività della distribuzione commerciale, incide invece sul «commercio», materia attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni. Tuttavia, va considerato che la regolamentazione della distribuzione commerciale, innovata dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 mira a favorire l'apertura del mercato alla concorrenza, garantendo i mercati ed i soggetti che in essi operano. Sicché le prescrizioni recate dall'impugnato art. 3, sono coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, e in quanto tali riconducibili alla materia di competenza esclusiva «tutela della concorrenza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., risultando proporzionate allo scopo di garantire che le attività di distribuzione dalle stesse considerate possano essere svolte con eguali condizioni. Questa finalità ha, infatti, reso necessario fissare i presupposti in grado di assicurare l'organizzazione concorrenziale del mercato, con quella specificità ineludibile a garantirne il conseguimento. - Sulla locuzione «sviluppo economico», v. la citata sentenza n. 165/2007. - Sulla materia «commercio», v. le citate sentenze n. 165 e n. 64/2007, ordinanza n. 199/2006.

Massima n. 31955

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promossa in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, in quanto la ricorrente ha omesso di svolgere, in riferimento a detta norma, censure sorrette da specifiche argomentazioni e tenuto anche conto del fatto che l'esigenza di una adeguata motivazione a sostegno dell'impugnativa nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale si pone in termini anche più pregnanti che in quelli in via incidentale. - Nello stesso senso, v. le citate sentenze n. 165/2007, n. 139/2006 e n. 450/2005.

Massima n. 31956

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promossa in relazione all'art. 119 Cost., in quanto non possono essere prese in considerazione censure svolte con riferimento a parametri non indicati nel ricorso (come nel caso dell'evocato art. 119 Cost.) e prospettate nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, essendo quest'ultima destinata esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni svolte nell'atto introduttivo, non essendo perciò possibile con essa dedurne di nuove. - Nello stesso senso, v. le citate sentenze n. 246/2006, n. 286/2004 e n. 337/2001.

Massima n. 31957

In relazione al ricorso proposto avverso l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, non può ritenersi rilevante la cosiddetta "clausola di salvaguardia" contenuta nel comma 1- bis dell'art. 1 del medesimo d.l. n. 223 del 2006, introdotto dalla legge di conversione n. 248 del 2006. E' infatti inidonea una tale clausola ad escludere, in linea generale, la possibile lesività della norma, qualora, come nel caso in esame, essa sia caratterizzata da genericità e sia contenuta nel contesto di una legge recante numerose disposizioni, concernenti materie ed oggetti diversi, senza alcuna puntuale indicazione in ordine a quelle che dovrebbero ritenersi non applicabili alla ricorrente, per incompatibilità con lo statuto speciale. - Nello stesso senso, v. le citate sentenze n. 165/2007, n. 134 e n. 118/2006.

Massima n. 31958

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 - che contiene la disciplina e le modalità della vendita al pubblico presso esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione di farmaci da banco o per automedicazione non soggetti a prescrizione medica -, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118, terzo e quarto comma della Costituzione, nonché agli artt. 14, lettera d ), e 17, lettere b ) e c ), dello statuto della Regione Siciliana, per denunciata lesione dell'autonomia legislativa in materia di «commercio», nonché di quelle statutarie di tipo esclusivo e concorrente. Posto che, ai fini del riparto delle competenze legislative previsto dall'articolo 117 Cost., la "materia" della organizzazione del servizio farmaceutico, va ricondotta, in base al criterio della prevalenza, al titolo di competenza concorrente della «tutela della salute» censurata, la disposizione, nello stabilire la disciplina sopra indicata, configura una norma di principio, carattere non contraddetto dalla specificità delle prescrizioni, che è necessaria per esprimere la regola generale che deve presiedere alla vendita dei medicinali, al fine di garantire che avvenga con modalità che non siano pregiudizievoli della fondamentale esigenza della tutela della salute. Relativamente al ricorso della Regione Siciliana, va ribadito che, a norma dell'art. 17, lettera b ) dello statuto di autonomia, la potestà legislativa regionale in materia di «sanità pubblica» si esercita «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato», coincidendo l'ampiezza di tale competenza con quella delle Regioni a statuto ordinario in materia di «tutela della salute», con la conseguenza che i «principi generali» della materia ai quali deve attenersi la legislazione siciliana corrispondono ai «principi fondamentali» che, nella stessa materia, vincolano le Regioni a statuto ordinario. - Sul rapporto tra norma "di principio" e norma "di dettaglio", v. la citata sentenza n. 181/2006. - Sulla prevalenza della finalità della tutela del fondamentale diritto alla salute connessa alla regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci, v. le citate sentenze n. 448/2006 e n. 87/2006, nonché sentenze n. 275 e n. 27/2003. - Sul rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione tra la specificità delle prescrizioni e il carattere di «principio fondamentale» della norma, v. la citata sentenza n. 355/1994. - Sul ricorso al "criterio della prevalenza" per dirimere interferenze tra competenze legislative, v. le citate sentenze n. 422 e n. 181/2006, n. 135 e n. 50/2005. - Sulla corrispondenza dei «principi generali» della materia ai quali deve attenersi la legislazione siciliana rispetto ai «principi fondamentali» che, nella stessa materia, vincolano le Regioni a statuto ordinario, v. la citata sentenza n. 448/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118, terzo e quarto comma della Costituzione, nonché agli artt. 117, terzo comma, della Costituzione, 14, lettera d), e 17, lettere b) e c), dello statuto della Regione Siciliana, dalla Regione Veneto e dalla Regione Siciliana, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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