Corte costituzionale
Sentenza n. 373/2007
Corte cost., sent. 9 novembre 2007, n. 373
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 373/2007
- Data di deposito
- 9 novembre 2007
- Data di decisione
- 5 novembre 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:373
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lettera b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 1° giugno 2006
Parametri
- art. 117, comma 2, lettere f), h), l), m) e p), Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 3, lettera b), statuto regione Sardegna
- art. 56, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 31790
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f ), h ), l ), m ) e p ), e 118 della Costituzione, e all'art. 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 3, comma 1, lettera b ), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8, il quale dispone che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esercitate dalla Regione, ad eccezione dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per la genericità dei parametri evocati, in assenza di indicazioni riferibili allo statuto speciale della Regione Sardegna. Il ricorrente si duole infatti del presunto superamento dei limiti di cui all'art. 3, lettera b ), dello statuto speciale della Sardegna, rilevando che la norma impugnata potrebbe avere l'effetto di intaccare la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materie elencate nell'art. 117, secondo comma, Cost. (organi dello Stato e relative leggi elettorali, ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali), la cui estraneità alla sfera di attribuzioni della Regione Sardegna è sancita anche dallo statuto speciale, pur non esplicitamente citato a proposito di ciascuna di esse.
Massima n. 31791
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 48, 117, secondo comma, lettere f ), h ), l ), m ) e p ), e 118 della Costituzione, e all'art. 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 3, comma 1, lettera b ), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8, il quale dispone che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esercitate dalla Regione, ad eccezione dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, è inammissibile la censura riferita all'art. 48 Cost., in quanto priva di motivazione specifica.
Massima n. 31792
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f ), h ), l ), m ) e p ), e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b ), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8, il quale dispone che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esercitate dalla Regione, ad eccezione dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. La questione risulta proposta su una premessa interpretativa - quella che la genericità della formulazione della norma censurata possa indurre a ritenere che il legislatore regionale volesse trasferire in blocco alla Regione Sardegna tutte le funzioni attribuite ai prefetti e alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - erronea, in quanto, posto che la norma impugnata modifica una legge regionale interamente dedicata allo scioglimento degli organi degli enti locali e alla nomina dei commissari, alla stessa, secondo i comuni criteri interpretativi, deve essere attribuito un significato coerente con il contesto in cui essa si inserisce e, nella specie, il contesto è quello di una legge che concerne soltanto lo scioglimento degli organi degli enti locali, la rimozione degli amministratori e la nomina dei commissari, sicché deve escludersi che la Regione Sardegna abbia superato i limiti della propria competenza legislativa di cui all'art. 3, lettera b ), dello statuto speciale, che le conferisce potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni».
Massima n. 31793
Non è fondata, in riferimento all'art. 56 dello statuto speciale per la Sardegna, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b ), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8, il quale dispone che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esercitate dalla Regione, ad eccezione dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Il parametro statutario evocato, il quale prevede che le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione dello statuto stesso, debbano essere proposte da una Commissione paritetica ed emanate con decreto legislativo, non è nella specie conferente, in quanto la norma censurata integra una precedente legge regionale del 2005, volta a regolare l'esercizio di una potestà legislativa primaria attribuita alla Regione Sardegna dallo statuto speciale di autonomia e non sono previsti né la creazione di nuovi uffici regionali, in sostituzione di uffici statali da sopprimere, né il transito di personale, né altre regolamentazioni o misure organizzative che richiedano l'accordo tra lo Stato e la Regione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione elezioni comunali e provinciali» e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante «Scioglimento organi enti locali». Interventi per la partecipazione elettorale), promossa, in riferimento all'art. 48 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso citato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna n. 8 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), h), l), m) e p), e 118 Cost. ed all'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso sin epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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