Corte costituzionale

Sentenza n. 350/2007

Corte cost., sent. 26 ottobre 2007, n. 350

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
350/2007
Data di deposito
26 ottobre 2007
Data di decisione
22 ottobre 2007
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:350

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, lettera b), numero 2, decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1988
  • art. 3, decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1988
  • art. 1, comma 2, legge n. 288 del 3 agosto 1988
  • art. 1, comma 1, lettera b), numero 2, decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1988
  • art. 4, comma 1, lettera b), numero 2, decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1998
  • art. 1, comma 2, legge n. 288 del 3 agosto 1998
  • art. 3, decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 31730

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle stesse sollevata per asserita insufficienza della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, potendo la stessa ricavarsi dalla lettura dell'ordinanza di rimessione.

Massima n. 31731

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle stesse per omessa considerazione da parte del rimettente dello ius superveniens intervenuto anteriormente al deposito dell'ordinanza, in quanto, nella specie, le modifiche introdotte non sono applicabili alla controversia e pertanto non hanno fatto venire meno la rilevanza della questione.

Massima n. 31732

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle stesse per essersi il giudice limitato a riportare le allegazioni della ricorrente nel giudizio principale, senza alcuna propria valutazione. Tale affermazione è infatti smentita dal fatto che il rimettente, proponendo la relativa censura ha, implicitamente, ma necessariamente, fatto proprie le argomentazioni di parte.

Massima n. 31733

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle stesse per contraddittorietà o incoerenza della prospettazione derivanti dal fatto che sarebbero denunciati, nella specie, sia una singola disposizione del d.lgs. n. 504 del 1998 (art. 4, comma 1, lettera b) , numero 2), sia l'intero decreto legislativo. Infatti, malgrado la denuncia, nel dispositivo, dell'incostituzionalità dell'intero decreto legislativo, è censurata, nella motivazione, l'incostituzionalità del solo articolo 3 dello stesso decreto legislativo.

Massima n. 31734

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b ), numero 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione, in quanto - nello stabilire che, per le scommesse diverse da quelle TRIS e da quelle ad esse assimilabili, le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nella misura del «20,20 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa» - rinvia ad un atto amministrativo (decreto del Ministro delle finanze) la determinazione della base imponibile (cioè della quota di prelievo a favore del CONI), così attribuendo - nella prospettazione del rimettente - alla pubblica amministrazione la facoltà di operare scelte discrezionali di politica tributaria in materia di prestazioni patrimoniali imposte che invece l'art. 23 Cost. riserva alla legge. Invero, il giudice a quo muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo il quale, in base all'evocato parametro costituzionale, l'imponibile deve essere determinato integralmente dalla legge, mentre il principio della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. va inteso in senso relativo, limitandosi a porre al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa; obbligo rispettato nel caso di specie, quanto al presupposto (la scommessa), alla base imponibile (quella parte della somma giocata corrispondente alla «quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa» e devoluta al CONI), ai soggetti passivi i gestori del servizio, anche in concessione, all'aliquota (il «20,20 per cento della quota di prelievo»), nonché alla determinazione della c.d. "quota di prelievo" da destinare al CONI. - Sull'orientamento della Corte costituzionale in ordine al principio della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., cfr., citate, sentenze n. 190/2007 e n. 105/2003, ordinanze n. 323 e n. 7/2001, sentenze n. 157/1996 e n. 507/1988.

Massima n. 31735

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, nella parte in cui rimette il calcolo dell'imposta unica sulle scommesse ad un atto non avente forza di legge, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione, per asserita indeterminatezza della delega circa la fissazione dell'aliquota per il calcolo dell'imposta unica sulle scommesse. La legge di delega pone, infatti, varie proposizioni diversificate - quali il mantenimento complessivo del gettito anche mediante la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri giochi gestiti dal CONI e la possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse -, sufficienti a indirizzare il legislatore delegato, che ragionevolmente ha stabilito l'applicazione dell'aliquota sulla «quota di prelievo» del CONI.

Massima n. 31736

Non è fondata, in relazione all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in quanto asseritamene adottato in eccesso di delega per aver individuato un soggetto passivo in materia di imposta sulle scommesse diverso da quello individuato nella normativa precedente, così istituendo una nuova imposta e non limitandosi a riordinare la precedente, come stabilito dalla legge di delega 3 agosto 1998, n. 288. La necessità della indicazione di princípi e di criteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell'esecutivo riguarda i casi in cui la revisione ed il riordino comportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, mentre tale specifica indicazione può anche mancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti, come si è verificato nella specie, dal momento che la gestione del servizio scommesse a mezzo concessionari può esser considerato un punto fermo del sistema già nella legge da riordinare. - Sull'implicita individuazione del soggetto passivo attraverso l'individuazione del presupposto d'imposta, cfr. citata sentenza n. 56/1972. - Sulla necessità della indicazione di princípi e di criteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell'esecutivo nei casi in cui la revisione ed il riordino comportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, cfr. citata sentenza n. 66/2005.

Massima n. 31737

E' manifestamente inammissibile, in relazione all'art. 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b ), numero 2, del citato d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, nonché dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, nella parte in cui determinano l'ammontare dell'imposta unica sulle scommesse in base a formule e parametri fissati allo scopo di provvedere il CONI delle necessarie risorse finanziarie, in quanto asseritamene svincolati dalla capacità contributiva dei soggetti passivi. Emerge, infatti, dall'ordinanza di rimessione la contraddittorietà della prospettazione della questione, tenuto conto della posizione assunta dalla Commissione rimettente la quale, pur partendo dalla impossibilità della trattazione della eccezione di incostituzionalità sollevata dalla parte e, quindi, dall'irrilevanza della stessa nella controversia principale, conclude per l'accoglimento dell'eccezione stessa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288), sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288 (Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla 1egge 22 dicembre 1951, n. 1379), sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione, dalla medesima Commissione tributaria provinciale con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del citato d.lgs. n. 504 del 1998, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla stessa Commissione tributaria provinciale di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2, del citato d.lgs. n. 504 del 1998, nonché dell'art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla predetta Commissione tributaria provinciale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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