Corte costituzionale
Sentenza n. 340/2007
Corte cost., sent. 12 ottobre 2007, n. 340
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 340/2007
- Data di deposito
- 12 ottobre 2007
- Data di decisione
- 8 ottobre 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:340
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 31692
Il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante, condotto alla stregua dell'art. 76 Cost., deve esplicarsi attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno relativo alla norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della delega». E, in considerazione della varietà delle materie, riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa, non è possibile enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di "principi e criteri direttivi". - Negli stessi termini, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 7 e n. 15/1999, n. 276, n. 163, n. 126, n. 425, n. 503/2000, n. 54 e n. 170/2007. - Sull'impossibilità di enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di principi e criteri direttivi, v., citata sentenza n. 250/1991.
Massima n. 31693
Il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega. - Negli stessi termini, v., citata, sentenza n. 68/1991. - Sul carattere derogatorio della legislazione su delega rispetto alla regola costituzionale di cui all'art. 70 Cost., v, citata, anche sentenza n. 171/2007.
Massima n. 31694
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui stabilisce "in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa". Invero la disposizione censurata, oltre a dettare una regola del processo contumaciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita, è estranea ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione di concentrazione del procedimento e riduzione dei termini processuali. Sono assorbiti gli ulteriori motivi di censura.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui stabilisce: «in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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