Corte costituzionale

Sentenza n. 314/2007

Corte cost., sent. 20 luglio 2007, n. 314

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
314/2007
Data di deposito
20 luglio 2007
Data di decisione
10 luglio 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:314

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 9, legge della Regione Campania n. 16 del 13 agosto 1998
  • art. 77, comma 2, legge della Regione Campania n. 10 del 11 agosto 2001

Parametri

Massime

Massima n. 31633

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è inammissibile l'intervento del soggetto che non riveste la qualità di parte nel giudizio a quo , in conformità al principio della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio a quo .

Massima n. 31634

In relazione alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42, comma terzo, e 97 Cost., dell'art. 10, comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 e dell'art. 77, comma 2, della legge della medesima Regione 11 agosto 2001, n. 10, è infondata l'eccezione di inammissibilità per insussistenza della giurisdizione amministrativa, in quanto il giudice rimettente ha motivato non implausibilmente la sussistenza della propria giurisdizione dal momento che i giudizi principali riguardavano l'impugnazione di provvedimenti della pubblica amministrazione e, precisamente, per tutti, il decreto di occupazione n. 212 del 13 marzo 2002, del Presidente della Giunta regionale della Campania, adottato in surroga all'inadempiente Sindaco del Comune di Gricignano di Aversa, e, per il ricorso di cui all'ordinanza n. 256 del 2005, anche il decreto di occupazione d'urgenza del Sindaco di Carinaro del 15 maggio 2001, essendo invece irrilevante, ai fini della giurisdizione, l'eventuale illegittimità degli stessi.

Massima n. 31635

In relazione alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42, comma terzo, e 97 Cost., dell'art. 10, comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 e dell'art. 77, comma 2, della legge della medesima Regione 11 agosto 2001, n. 10, è infondata l'eccezione di inammissibilità formulata per la pretesa inapplicabilità della normativa impugnata alle fattispecie, in quanto le disposizioni censurate sono applicabili al decreto di occupazione del Sindaco di Carinaro del 15 maggio 2001, intervenuto nel triennio dall'approvazione della legge regionale.

Massima n. 31636

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 42, terzo comma, e 97 della Costituzione, il combinato disposto dell'art. 10, comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 , e dell'art. 77, comma 2, della legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10, nella parte in cui proroga per un triennio i piani regolatori dei nuclei e delle aree industriali già scaduti. Difetta una qualsivoglia valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dalla proroga ( rectius : rinnovo) dei vincoli posti dai piani a.s.i., in relazione alla persistente necessità da parte della pubblica amministrazione di disporre della proprietà privata per realizzare un progetto di interesse generale. Difatti la diretta incidenza sulle proprietà interessate, esponendole al procedimento espropriativo cui è prodromica la dichiarazione di pubblica utilità in essi implicita, non consente il bilanciamento dell'interesse pubblico, come concretamente può atteggiarsi nelle varie porzioni del territorio, con gli interessi dei proprietari destinatari del vincolo, i quali vengono così esposti ad un ulteriore periodo di compressione del proprio diritto, quando la decorrenza, anche lontana, del periodo, legale e prevedibile, di efficacia del vincolo, poteva aver creato in essi un legittimo affidamento sulla riespansione del diritto medesimo, con l'effetto di limitare i diritti dei cittadini, attraverso la reviviscenza dei piani a.s.i., prescindendo dalla procedimentalizzazione di una verifica, caso per caso, della persistente attualità dell'interesse allo sviluppo industriale a distanza di tempi anche considerevoli, sugli specifici contesti territoriali, in rapporto all'interesse dei proprietari. - V., citate, sentenze n. 260/1976, n. 179/1999, n. 411/2001, n. 148/2003 e ordinanza n. 397/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 10, comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale), e dell'art. 77, comma 2, della legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), nella parte in cui proroga per un triennio i piani regolatori dei nuclei e delle aree industriali già scaduti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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