Corte costituzionale

Sentenza n. 304/2007

Corte cost., sent. 20 luglio 2007, n. 304

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
304/2007
Data di deposito
20 luglio 2007
Data di decisione
10 luglio 2007
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:304

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge n. 140 del 20 giugno 2003

Parametri

Massime

Massima n. 31617

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal G.U.P. del Tribunale di Roma contro deliberazione di insindacabilità della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 18 giugno 2005, nella parte in cui richiama la delibera di insindacabilità del 30 giugno 2004, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Senato, con cui si invocava la presunta genericità e astrattezza dell'indicazione delle ragioni del conflitto. Il ricorso, infatti, contiene sia le dichiarazioni rese dal parlamentare oggetto del procedimento penale dinanzi al G.U.P., sia le ragioni che hanno indotto il ricorrente a ritenere non invocabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Massima n. 31618

Non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale dinnanzi al G.U.P. del Tribunale di Roma, costituiscono opinioni espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e va annullata la deliberazione di insindacabilità della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari adottata dall'assemblea il 18 giugno 2005, nella parte in cui richiama la delibera di insindacabilità del 30 giugno 2004. Mancano, infatti, sia il requisito della sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse in Parlamento e le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva, sia il requisito della sostanziale contestualità. D'altro canto, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso funzionale non rilevano né l'esistenza di atti parlamentari tipici posti in essere da altri parlamentari, né la circostanza che il parlamentare autore delle dichiarazioni sia anche ministro. A proposito di tale ultima circostanza, non è possibile ritenere comprese nella sfera di operatività dell'art. 68 Cost. condotte poste in essere nell'esercizio delle attribuzioni di ministro, a causa dell'oggettiva diversità tra queste e le funzioni parlamentari. - Sull'irrilevanza della sussistenza di atti parlamentari tipici posti in essere da altri parlamentari vedi, citate, sentenze n. 249 e 452/2006 e n. 151/2007. - Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e le funzioni di membro del Parlamento, v., tra le molte, le citate sentenze nn. 65, 96, 97, 151, 152/2007.

Massima n. 31619

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, legge 20 giugno 2003, n. 140, prospettata dalla difesa del Senato nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento agli artt. 3, 68 e 96 della Costituzione, è manifestamente infondata: l'omessa inclusione delle condotte di natura politica ascrivibili al parlamentare che sia anche ministro tra le fattispecie cui si applica l'art. 68 Cost., infatti, trova la propria giustificazione nell'oggettiva diversità tra le funzioni di ministro e quelle parlamentari.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Roberto Castelli, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, di conseguenza, la deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 18 maggio 2005 (Doc. IV-ter, n. 10), nella parte in cui richiama la delibera di insindacabilità adottata il 30 giugno 2004 per il procedimento civile avente il medesimo oggetto (Doc. IV-quater, n. 22).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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