Corte costituzionale
Sentenza n. 286/2007
Corte cost., sent. 17 luglio 2007, n. 286
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 286/2007
- Data di deposito
- 17 luglio 2007
- Data di decisione
- 4 luglio 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:286
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 13 dicembre 2005
- art. 4, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 13 dicembre 2005
- art. 8, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 13 dicembre 2005
- art. 11, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 13 dicembre 2005
- art. 12, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 13 dicembre 2005
- art. 8, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 23 febbraio 2007
- art. 11, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 23 febbraio 2007
- art. 12, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 23 febbraio 2007
- art. 10, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 23 febbraio 2007
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, legge costituzionale n. 10 del 18 ottobre 2001
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 59, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 114, comma 2, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 31569
Non è possibile invocare, in assenza di adeguate motivazioni, disposizioni costituzionali quali l'art. 117, secondo e terzo comma, o l'art. 118 Cost. in riferimento ad una Regione ad autonomia speciale dotata di potestà legislativa primaria in tema sia di enti locali che di urbanistica e nella quale vige il principio del parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative (si vedano l'art. 4, n. 1- bis e n. 12, e l'art. 8 dello statuto). Pertanto sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) , e terzo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché in relazione all'art. 118, primo e secondo comma, Cost..
Massima n. 31570
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 13 dicembre 2005, n. 30, censurati in riferimento agli artt. 114, comma 2, 118, comma 2, della Costituzione, e all'art. 4 dello Statuto speciale sotto il profilo della violazione del "limite dell'armonia con la Costituzione" posto dall'art. 4 dello statuto speciale, dal momento che il ricorso non illustra in alcun modo le ragioni per cui si imporrebbe alla Regione ad autonomia speciale l'applicazione di disposizioni del Titolo V della Costituzione, né in quale rapporto queste si trovino rispetto alle disposizioni contenute nello statuto di autonomia.
Massima n. 31571
Pur avendo emanato la Regione Friuli-Venezia Giulia, nelle more della decisione, la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, la quale ha disciplinato organicamente la materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale, conferendo alcune specifiche attribuzioni alle Province e, all'art. 64, lettera w ), ha abrogato, tra l'altro, il censurato art. 4 della legge regionale n. 30 del 2005, non viene meno, nonostante tale abrogazione, la necessità di esaminare la censura prospettata dal ricorrente dal momento che la norma impugnata, sopprimendo asseritamente una funzione provinciale, ha comunque avuto applicazione, avendo precluso - secondo la prospettazione del ricorso - per tutto il tempo della sua vigenza, l'adozione di piani territoriali provinciali.
Massima n. 31572
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 13 dicembre 2005, n. 30, censurati in riferimento agli artt. 5, 114, 118, commi 1 e 2, Cost., e agli artt. 4 e 59 dello Statuto speciale, per violazione dell'autonomia costituzionale delle Province, in quanto ai fini della verifica del rispetto dell'autonomia degli enti locali ciò che rileva non è la disciplina di un particolare settore o di uno specifico istituto, ma la complessiva configurazione da parte della legislazione regionale del ruolo della Provincia in termini effettivamente adeguati alla sua natura di ente locale necessario di secondo livello. Ne consegue che tale valutazione può essere operata solo avendo riguardo al complesso della legislazione sull'amministrazione locale per accertare la sua coerenza con il principio di autonomia.
Massima n. 31573
La questione di costituzionalità dell'art. 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30, concernente la ripartizione tra la Regione e gli Enti locali delle funzioni di pianificazioni territoriale, sollevata in riferimento agli artt. 5, 114, 118, commi 1 e 2, Cost., e artt. 4 e 59 dello Statuto speciale, deve essere estesa - in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione - anche all'art. 10 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 23 febbraio 2007, n. 5, in quanto il procedimento di approvazione del PTR è regolato da quest'ultima norma in termini identici - per quanto interessa - a quelli contenuti nella disposizione censurata, verificandosi perciò una sostanziale coincidenza tra le due norme.
Massima n. 31574
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 13 dicembre 2005, n. 30, e dell'art. 10 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, censurati in riferimento agli artt. 5, 114, 118, commi 1 e 2 della Costituzione, e agli artt. 4 e 59 dello Statuto speciale per violazione dell'autonomia costituzionale delle Province. La normativa impugnata prevede espressamente che l'elaborazione del progetto definitivo del piano territoriale regionale debba avvenire previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, nel quale, ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera a ), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, sono necessariamente presenti anche le Province, che rientrano altresì tra «gli enti ed organismi pubblici» che l'art. 10, comma 5, lettera a ), della legge regionale n. 5 del 2007 legittima a presentare osservazioni avverso al PTR entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
Massima n. 31575
Non è fondata in relazione agli artt. 5, 114, 118, commi 1 e 2, e agli artt. 4 e 59 dello Statuto speciale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 13 dicembre 2005, n. 30, in quanto il mancato intervento delle Province, in ordine alla disciplina regionale delle società di trasformazione urbana regionale, non lede la loro autonomia costituzionalmente tutelata, dal momento che le stesse non risultano titolari di specifiche funzioni neppure nell'ambito della legislazione statale.
Massima n. 31576
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 13 dicembre 2005, n. 30, censurato in riferimento agli artt. 5, 114, 118, commi 1 e 2 della Costituzione, e artt. 4 e 59 dello Statuto speciale, in ragione della mancata previsione della partecipazione della Provincia alla elaborazione di «indirizzi per la salvaguardia delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico» nelle more dell'entrata in vigore del PTR. La recente legislazione statale, per un verso, non prevede alcuna funzione necessaria delle Province in relazione alla predisposizione di norme di salvaguardia nelle more dell'approvazione del piano territoriale regionale e, per altro verso, riconosce esplicitamente alle Regioni un ruolo fondamentale nella pianificazione paesaggistica e certamente preminente rispetto ai poteri in materia degli enti locali. V., citate, sentenze n. 52/1969, n. 415/1994, n. 83/1997, n. 229 e n. 230/2001, n. 533/2002, n. 48/2003, ordinanza n. 137/2004, sentenze n. 51 e n. 182/2006, n. 238/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale) sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in relazione all'art. 118, primo e secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), per violazione del limite dell'«armonia con la Costituzione» e in particolare degli artt. 114, secondo comma, e 118, secondo comma Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 2005 sollevate, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, per lesione del “principio dell'autonomia” degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all'art. 59 dello stesso statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, per lesione del «principio dell'autonomia» degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all'art. 59 dello stesso statuto speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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