Corte costituzionale
Sentenza n. 284/2007
Corte cost., sent. 13 luglio 2007, n. 284
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 284/2007
- Data di deposito
- 13 luglio 2007
- Data di decisione
- 4 luglio 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:284
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 401 del 13 dicembre 1989
- art. 88, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 10, comma 1, Costituzione
- art. 10, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 43, trattato cee
- art. 49, trattato cee
Massime
Massima n. 31560
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in relazione all'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato, in riferimento all'art. 10, commi primo e secondo, Cost., nella parte in cui sanziona penalmente l'esercizio in Italia dell'attività di scommessa da parte di che sia privo di concessione, autorizzazione o licenza, dal momento che la censura non è sorretta da specifica motivazione. Pertanto, è giurisprudenza costante di questa Corte che il parametro dell'art. 10 non è utilizzabile, per le norme internazionali convenzionali rilevanti nella specie, diverse da quelle di cui al secondo comma.
Massima n. 31561
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in relazione all'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato, in riferimento agli artt. 3, 11 e 41 Cost., nella parte in cui sanziona penalmente l'esercizio in Italia dell'attività di scommessa da parte di che sia privo di concessione, autorizzazione o licenza. Il rimettente dubita della compatibilità delle norme denunciate con i principi sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE in tema di libertà di stabilimento e prestazione di servizi: egli non ignora che nel sistema dei rapporti fra ordinamento interno e comunitario quale risulta dalla giurisprudenza di questa Corte le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice comune l'applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno quando non abbia dubbi, come nel caso di specie, sull'esistenza del conflitto, ma esclude che gli sia consentita la disapplicazione delle norme censurate, stante la vincolatività dell'orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nel senso della sussistenza di esigenze di ordine pubblico a fondamento delle misure restrittive delle libertà comunitarie in esame. Tuttavia, l'asserita esistenza nell'ordinamento interno di un diritto vivente non vale a trasformare in questione di legittimità costituzionale una questione di compatibilità della legge nazionale con norme comunitarie provviste di effetto diretto. Non compete, pertanto, a questa Corte, ma al giudice comune, accertare, eventualmente avvalendosi dell'ausilio del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, se le disposizioni del diritto interno, rilevanti nella specie, configgano con le evocate norme del diritto comunitario provviste di effetto diretto. - Sul sistema dei rapporti fra diritto interno e comunitario v., citate, sentenze n. 170/1984, n. 317/1996, e ordinanza n. 267/1999. - Sulla immediata operatività negli ordinamenti interni delle statuizioni della Corte di giustizia, al pari delle norme comunitarie cui ineriscono, v., citate, sentenze n. 113/1985 e n. 389/1989. - Sul fatto che la non applicazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite, sindacabile unicamente dalla Corte costituzionale, del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona v., citata, da ultimo, ordinanza n. 454/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), in relazione all'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 11 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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