Corte costituzionale

Sentenza n. 277/2007

Corte cost., sent. 13 luglio 2007, n. 277

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
277/2007
Data di deposito
13 luglio 2007
Data di decisione
4 luglio 2007
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:277

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31551

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità, poiché, avendo il giudice rimettente erroneamente individuato come tertium comparationis il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, che prevede la revisione solo per gli strumenti di misura per la determinazione della quantità o del prezzo nelle transazioni commerciali, e avendo omesso di sperimentare l'applicabilità della legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), la quale si riferisce anche alla velocità quale unità di misura «derivata», non è ravvisabile la denunciata irragionevole diseguaglianza di disciplina tra gli strumenti di misura utilizzati nei rapporti commerciali e gli strumenti di rilevazione della velocità, né può affermarsi che la mancata previsione di tarature periodiche di tali ultimi strumenti, date anche l'irripetibilità dell'accertamento e l'impossibilità di verificare successivamente il corretto funzionamento dell'apparecchio, comporti violazione del diritto di difesa e del principio della parità tra le parti processuali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Dolo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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