Corte costituzionale
Sentenza n. 277/2007
Corte cost., sent. 13 luglio 2007, n. 277
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 277/2007
- Data di deposito
- 13 luglio 2007
- Data di decisione
- 4 luglio 2007
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:277
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31551
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità, poiché, avendo il giudice rimettente erroneamente individuato come tertium comparationis il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, che prevede la revisione solo per gli strumenti di misura per la determinazione della quantità o del prezzo nelle transazioni commerciali, e avendo omesso di sperimentare l'applicabilità della legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), la quale si riferisce anche alla velocità quale unità di misura «derivata», non è ravvisabile la denunciata irragionevole diseguaglianza di disciplina tra gli strumenti di misura utilizzati nei rapporti commerciali e gli strumenti di rilevazione della velocità, né può affermarsi che la mancata previsione di tarature periodiche di tali ultimi strumenti, date anche l'irripetibilità dell'accertamento e l'impossibilità di verificare successivamente il corretto funzionamento dell'apparecchio, comporti violazione del diritto di difesa e del principio della parità tra le parti processuali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Dolo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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