Corte costituzionale

Sentenza n. 268/2007

Corte cost., sent. 13 luglio 2007, n. 268

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
268/2007
Data di deposito
13 luglio 2007
Data di decisione
4 luglio 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:268

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Puglia n. 4 del 9 febbraio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 31531

Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti), sollevata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera o ), Cost., per violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale, in quanto il comma 1 dell'art. 1 espressamente stabilisce che è escluso ogni effetto delle norme della legge impugnata sull'accesso alle prestazioni previdenziali.

Massima n. 31532

E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento degli ulteriori profili di censura), la legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4, in quanto la disciplina con essa dettata, in relazione alla conservazione dello status di disoccupato in situazioni nelle quali la legislazione statale prevede invece la perdita di tale condizione, attiene anche alla tutela e sicurezza del lavoro e lede le prerogative dello Stato riguardo alla determinazione dei principi fondamentali in materia di competenza legislativa concorrente, dettati nella specie con il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni. - Con riguardo al principio per cui le disposizioni dirette a regolare, favorendolo, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro attengono alla tutela del lavoro, v., citate, le sentenze n. 50, n. 219 e n. 384/2005. - Sulla iscrizione nelle liste di mobilità, quale circostanza che comporta l'acquisizione di uno status per il lavoratore da cui discendono plurime conseguenze, v., citata, la sentenza n. 413/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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