Corte costituzionale
Sentenza n. 268/2007
Corte cost., sent. 13 luglio 2007, n. 268
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 268/2007
- Data di deposito
- 13 luglio 2007
- Data di decisione
- 4 luglio 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:268
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Puglia n. 4 del 9 febbraio 2006
Parametri
- art. 117, comma 2, lettera o), Costituzione
- art. 4, comma 1, lettere a), c) e d), decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000
- art. 5, decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002
Massime
Massima n. 31531
Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti), sollevata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera o ), Cost., per violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale, in quanto il comma 1 dell'art. 1 espressamente stabilisce che è escluso ogni effetto delle norme della legge impugnata sull'accesso alle prestazioni previdenziali.
Massima n. 31532
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento degli ulteriori profili di censura), la legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4, in quanto la disciplina con essa dettata, in relazione alla conservazione dello status di disoccupato in situazioni nelle quali la legislazione statale prevede invece la perdita di tale condizione, attiene anche alla tutela e sicurezza del lavoro e lede le prerogative dello Stato riguardo alla determinazione dei principi fondamentali in materia di competenza legislativa concorrente, dettati nella specie con il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni. - Con riguardo al principio per cui le disposizioni dirette a regolare, favorendolo, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro attengono alla tutela del lavoro, v., citate, le sentenze n. 50, n. 219 e n. 384/2005. - Sulla iscrizione nelle liste di mobilità, quale circostanza che comporta l'acquisizione di uno status per il lavoratore da cui discendono plurime conseguenze, v., citata, la sentenza n. 413/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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