Corte costituzionale
Sentenza n. 257/2007
Corte cost., sent. 6 luglio 2007, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 257/2007
- Data di deposito
- 6 luglio 2007
- Data di decisione
- 20 giugno 2007
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:257
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 4, legge della Regione Puglia n. 4 del 7 marzo 2003
Parametri
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 31514
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, censurato per contrasto con gli artt. 3, 97 e 17, terzo comma, Cost., non è ammissibile l'intervento della Federlab Italia, in quanto proposto oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, da considerarsi perentorio. - Sulla perentorietà del termine di cui all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 v. citata, ex multis , sentenza n. 190/2006.
Massima n. 31515
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, censurato per contrasto con gli artt. 3, 97 e 17, terzo comma, Cost., devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità per carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, dal momento che dalle ordinanze di rimessione emerge con sufficiente chiarezza l'oggetto del giudizio.
Massima n. 31516
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, censurato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., in quanto, nello stabilire che "ove le strutture [sanitarie] pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale", sarebbe in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal d.lgs. n. 502 del 1992 e violerebbe i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione. Il rimettente, infatti, ripropone, in forma apparentemente diversa, censure identiche ad altre già prospettate a questa Corte e ritenute in parte non fondate ed in parte inammissibili con sentenza n. 111 del 2005.
Massima n. 31517
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, nello stabilire che "ove le strutture [sanitarie] pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale", sarebbe in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dall'art. 8- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo cui le amministrazioni competenti devono procedere ad una valutazione comparativa dei costi e della qualità dei servizi prima della fissazione del volume di prestazioni che ogni AUSL intenda acquistare dalle strutture presenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza. Infatti, il criterio della valutazione comparativa dei costi e della qualità del servizio attiene alla fase di determinazione dei volumi di prestazioni, mentre la norma regionale impugnata riguarda il diverso momento della remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie in eccedenza rispetto ai quantitativi risultanti dai programmi preventivamente concordati. Né è senza significato che dall'esame di varie disposizioni della legislazione sanitaria statale emerga come in più occasioni il legislatore abbia fatto riferimento al sistema di determinazione della spesa sanitaria sulla base del dato storico rappresentato dall'esborso effettuato in anni precedenti a quello preso in considerazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Allegato:
ordinanza letta all'udienza del 19 giugno 2007
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza n. 566 del 2005 è intervenuta la Federlab Italia, con atto depositato il 6 giugno 2007.
Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, sono inammissibili gli interventi proposti oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; tale termine, infatti, per costante orientamento di questa Corte, è di natura perentoria (cfr., ex multis, sentenza n. 190 del 2006);
che essendo questa la situazione che ricorre nel caso di specie, l'intervento deve essere dichiarato inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento della Federlab Italia.
F.to: Franco BILE, Presidente
Testo integrale
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