Corte costituzionale
Sentenza n. 255/2007
Corte cost., sent. 6 luglio 2007, n. 255
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 255/2007
- Data di deposito
- 6 luglio 2007
- Data di decisione
- 20 giugno 2007
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:255
Parametri
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 105, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 9, legge n. 88 del 9 marzo 2001
Massime
Massima n. 31506
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di lesività dell'atto impugnato, sollevata dalla Avvocatura dello Stato nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra enti sorto a seguito della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna del 3 aprile 2006, prot. n. MINFRTRA/DINFR/34. Invero, la nota ministeriale impugnata, diretta alla competente Capitaneria di Porto ed inviata per conoscenza al Comune di Cattolica, contiene una chiara manifestazione di volontà dello Stato di affermare la propria competenza nel settore in esame e di negare quella regionale; pertanto, al giudizio va riconosciuto «tono costituzionale» in quanto involge questioni afferenti al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni, quali risulta dal nuovo Titolo V della parte II della Costituzione. - Negli stessi termini v., citata, sentenza n. 89/2006.
Massima n. 31507
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione della precedente nota ministeriale (DEM 2 228) del 5 marzo 2003, di analogo contenuto, sollevata dalla Avvocatura dello Stato nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra enti sorto a seguito della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna del 3 aprile 2006, prot. n. MINFRTRA/DINFR/34. Invero, anche prescindendo dalla questione di carattere generale se nei confronti degli atti amministrativi confermativi di altri in precedenza adottati possa ritenersi applicabile il principio della non acquiescenza, la citata nota del 5 marzo 2003 aveva un contenuto problematico, così da escludere che quella successiva impugnata possa essere considerata atto meramente esecutivo o confermativo della prima.
Massima n. 31508
Non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del porto di Cattolica e va, pertanto, annullata la nota dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, datata 3 aprile 2006, indirizzata alla Capitaneria di porto di Rimini e trasmessa, per conoscenza, al Comune di Cattolica in data 8 aprile 2006. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'atto impugnato, non ha tenuto conto del nuovo riparto di attribuzioni di competenza, delineato dalla riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, essendosi limitato ad attrarre nella competenza statale il porto di Cattolica solo perché risultava ancora inserito nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995. Ma il richiamo effettuato nell'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 al predetto d.P.C.m. non conferisce a quest'ultimo «efficacia legislativa», né vale a sanare i vizi di legittimità che lo inficiano o comunque ad attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia, ma semplicemente a definire per relationem la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista. Da ciò consegue che il nuovo assetto delle competenze, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento del porto di Cattolica nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative, in quanto la sua caratterizzazione lo fa rientrare nella materia "turismo" che è attualmente di competenza legislativa residuale delle Regioni, con attribuzioni delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione. E' assorbita la censura relativa alla violazione del principio di leale collaborazione. - Negli stessi termini, v., citate, sentenze n. 90 e n. 89/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del porto di Cattolica;
annulla, per l'effetto, la nota dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna (MINFRTRA/DINFR/34), datata 3 aprile 2006, indirizzata alla Capitaneria di porto di Rimini e trasmessa, per conoscenza, al Comune di Cattolica, in data 8 aprile 2006, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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