Corte costituzionale
Sentenza n. 165/2007
Corte cost., sent. 11 maggio 2007, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/2007
- Data di deposito
- 11 maggio 2007
- Data di decisione
- 18 aprile 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 369, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 366, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 368, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 368, lettera b) - numero 1, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 368, lettera b) - numeri 1 e 2, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 368, lettera d) - numero 4, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 368, lettera b) - numero 2, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 4, numeri 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 e 13, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, numeri 7, 8 e 9, in relazione all', statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 31287
V. titoletto.
Massima n. 31288
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 368, lettera b) , numero 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato in riferimento all'art. 97 Cost.. Infatti, le Regioni possono far valere il contrasto delle disposizioni che via via censurano con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza legislativa solo se il contrasto si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali mentre, nella specie, dalla ricorrente non è stata prospettata alcuna compressione delle proprie competenze. - Sul punto v., citate, ex plurimis , sentenze n. 116/2006, n. 383 e n. 285/2005.
Massima n. 31289
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dal momento che, in riferimento a questa norma, non sono individuabili nel ricorso censure sorrette da specifiche argomentazioni. - Sull'esigenza di adeguata motivazione nei giudizi in via principale v., citate, ex plurimis , sentenze n. 139/2006 e n. 450/2005.
Massima n. 31290
Per identificare la materia nella quale si collocano i commi 366 e 368, lettera b) , numeri 1 e 2, e lettera d) , dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina negli stessi stabilita, alla luce della ratio dell'intervento legislativo nel suo complesso e nei suoi punti fondamentali, così da identificare correttamente anche l'interesse tutelato. L'art. 1, comma 366, disciplina i distretti produttivi, ossia libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree di riferimento e di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione; il successivo comma 368, lettera b) , numeri 1 e 2, dispone che detti distretti svolgano attività direttamente riferibili alle imprese, possono inoltrare istanze per l'accesso ai contributi previsti da leggi regionali, nazionali o comunitarie, mediante un procedimento amministrativo collettivo; infine, il comma 368, lettera d) , regola la costituzione e l'organizzazione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. La disciplina e la ratio dell'intervento rivelano la finalità di realizzare una incisiva azione a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo, nel quadro di una manovra di politica economica nazionale: tale finalità ha comportato che la disciplina de qua attiene a più materie, alcune senz'altro riservate alla competenza esclusiva dello Stato, ma altre attribuite alla competenza legislativa delle Regioni, sia concorrente, sia residuale, le cui interferenze reciproche non possono essere composte facendo ricorso al criterio della prevalenza, applicabile solo quando risulti evidente l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina ad una materia piuttosto che ad un'altra. - Sulla necessità di fare riferimento all'oggetto della disciplina alla luce dell'intervento legislativo nel suo complesso, per identificare la materia nella quale si collocano le disposizioni impugnate, v., citate, sentenze n. 450, n. 449 e n. 411/2006, n. 319, n. 285 e n. 30/2005. - Sulle materie su cui incide la disciplina recata dalle norme impugnate v., citate, sentenze n. 162 e n. 31/2005, n. 423 e n. 1/2004. - Sulla maggiore ampiezza delle forme di autonomia attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dagli artt. 117 e 118 Cost. rispetto alle norme statutarie v., citate, sentenze n. 328/2006 e n. 274/2003. - Sul criterio della prevalenza, v., citate, per tutte, sentenze n. 422 e n. 181/2006, n. 135 e n. 50/2005. - Sulla rilevanza nazionale delle scelte poste alla base dell'intervento normativo contestato v., citate, sentenze n. 242/2005 e n. 69/2004. - Sull'avocazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative e della relativa potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina delle funzioni nelle materie interessate dalle disposizioni impugnate v., citate, tra le molte, sentenze n. 214/2006, n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242/2005, n. 6/2004.
Massima n. 31291
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede che le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi siano definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Regioni interessate. Detta disciplina, infatti, interferisce con materie attribuite alla competenza legislativa sia concorrente, sia residuale delle Regioni, senza che sia stata prevista alcuna forma di collaborazione con queste ultime: l'attrazione al centro delle funzioni amministrative, mediante la "chiamata in sussidiarietà", benché giustificata, richiede che l'intervento legislativo preveda forme di leale collaborazione con le Regioni, nella specie non contemplato. - Sulle forme di leale collaborazione v., citate, sentenze n. 425, n. 406, n. 214 e n. 213/2006. - Sulla c.d. "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 610, della legge n. 266 del 2005, in relazione alla posizione della Regione Friuli-Venezia Giulia, v., citate, sentenze n. 134 e n. 118/2006.
Massima n. 31292
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 368, lettera b) , numero 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede che le modalità applicative della norma siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Detta disciplina, infatti, interferisce con materie attribuite alla competenza legislativa sia concorrente, sia residuale delle Regioni, senza che sia stata prevista alcuna forma di collaborazione con queste ultime: l'attrazione al centro delle funzioni amministrative, mediante la "chiamata in sussidiarietà", benché giustificata, richiede che l'intervento legislativo preveda forme di leale collaborazione con le Regioni, nella specie non contemplato. - Sulle forme di leale collaborazione v., citate, sentenze n. 425, n. 406, n. 214 e n. 213/2006. - Sulla c.d. "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 610, della legge n. 266 del 2005, in relazione alla posizione della Regione Friuli-Venezia Giulia, v., citate, sentenze n. 134 e n. 118/2006.
Massima n. 31293
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 368, lettera b) , numero 2, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede che le modalità applicative della norma siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Detta disciplina, infatti, interferisce con materie attribuite alla competenza legislativa sia concorrente, sia residuale delle Regioni, senza che sia stata prevista alcuna forma di collaborazione con queste ultime: l'attrazione al centro delle funzioni amministrative, mediante la "chiamata in sussidiarietà", benché giustificata, richiede che l'intervento legislativo preveda forme di leale collaborazione con le Regioni, nella specie non contemplato. - Sulle forme di leale collaborazione v., citate, sentenze n. 425, n. 406, n. 214 e n. 213/2006. - Sulla c.d. "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 610, della legge n. 266 del 2005, in relazione alla posizione della Regione Friuli-Venezia Giulia, v., citate, sentenze n. 134 e n. 118/2006.
Massima n. 31294
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 368, lettera d) , numero 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede che criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione siano definiti con decreti di natura non regolamentare della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Detta disciplina, infatti, interferisce con materie attribuite alla competenza legislativa sia concorrente, sia residuale delle Regioni, senza che sia stata prevista alcuna forma di collaborazione con queste ultime: l'attrazione al centro delle funzioni amministrative, mediante la "chiamata in sussidiarietà", benché giustificata, richiede che l'intervento legislativo preveda forme di leale collaborazione con le Regioni, nella specie non contemplato. - Sulle forme di leale collaborazione v., citate, sentenze n. 425, n. 406, n. 214 e n. 213/2006. - Sulla c.d. "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 610, della legge n. 266 del 2005, in relazione alla posizione della Regione Friuli-Venezia Giulia, v., citate, sentenze n. 134 e n. 118/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‑ legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede che le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi siano definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Regioni interessate;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 368, lettera b), numero 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede che le modalità applicative della norma siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 368, lettera b), numero 2, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede che le modalità applicative della norma siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 368, lettera d), numero 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede che criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali della Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione siano definiti con decreti di natura non regolamentare della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 368, lettera b), numero 1, della legge n. 266 del 2005, promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 369, della legge n. 266 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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