Corte costituzionale
Sentenza n. 158/2007
Corte cost., sent. 8 maggio 2007, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 158/2007
- Data di deposito
- 8 maggio 2007
- Data di decisione
- 18 aprile 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:158
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31265
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità», il diritto a fruire del congedo straordinario ivi indicato. Invero, la norma censurata, escludendo attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito per l'assistenza il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte, omette di considerare le situazioni di compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tali da «rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» - secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 104 del 1992 - che si siano realizzate in dipendenza di eventi successivi alla nascita, ovvero in esito a malattie di natura progressiva, così comportando, da un lato, un inammissibile impedimento all'effettività della assistenza e della integrazione del disabile nell'ambito di un nucleo familiare in cui ricorrono le medesime esigenze che l'istituto in questione è deputato a soddisfare e, dall'altro, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine. - Sull'estensione del diritto al congedo straordinario anche ai fratelli e sorelle conviventi con soggetto con handicap grave, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili, v., citata, sentenza n. 233/2005. - Sulla centralità del ruolo della famiglia nell'assistenza al disabile, v., citata, tra le altre, sentenza n. 350/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità», il diritto a fruire del congedo ivi indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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