Corte costituzionale
Sentenza n. 137/2007
Corte cost., sent. 27 aprile 2007, n. 137
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 137/2007
- Data di deposito
- 27 aprile 2007
- Data di decisione
- 18 aprile 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:137
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 336, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 31224
V. titoletto
Massima n. 31225
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 336, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost.: infatti, non è condivisibile l'assunto secondo cui la Regione ricorrente non avrebbe indicato alcun parametro costituzionale, dal momento che nella parte motiva del ricorso è espressamente menzionato l'art. 117, quarto comma, Cost. e dalla stessa sono chiaramente desumibili anche gli altri parametri costituzionali evocati.
Massima n. 31226
E' costituzionalmente illegittimo il comma 336 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, disponendo l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione di garanzia di ultima istanza agli intermediari finanziari per la contrazione di mutui diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione da parte di soggetti privati che rientrino in particolari condizioni di reddito e di età, prevede un intervento finanziario dello Stato in una materia di competenza regionale. Infatti, la finalità sociale della disposizione non vale a rendere ammissibile la costituzione di un fondo speciale, dal momento che detta disposizione non trova la propria fonte legittimatrice in nessuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato. Nè vale invocare, come fa l'Avvocatura dello Stato, la lettera e) del secondo comma dell'art. 117 Cost., giacché la norma censurata non incide sul risparmio o sui mercati finanziari. - Sui precedenti casi in cui la Corte ha espresso un giudizio di illegittimità di norme, contenute in varie leggi finanziarie, che prevedevano l'istituzione di fondi speciali in materie riservate alla competenza residuale o concorrente delle Regioni, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 118/2006, n. 231/2005, n. 423/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), dalle Regioni Piemonte e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 336 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2007.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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