Corte costituzionale

Sentenza n. 110/2007

Corte cost., sent. 29 marzo 2007, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
110/2007
Data di deposito
29 marzo 2007
Data di decisione
19 marzo 2007
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:110

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 286, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 287, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31185

V. titoletto

Massima n. 31186

Le censure proposte dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti dell'art. 1, comma 286, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere riferite agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione in quanto, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la potestà legislativa concorrente prevista dall'art. 117, terzo comma, Cost. nella materia della tutela della salute, è più ampia rispetto alla competenza prevista dallo Statuto speciale in materia di "igiene e sanità, assistenza sanitaria e ospedaliera". - Negli stessi termini, v., citata, sentenza n. 134/2006.

Massima n. 31187

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 286, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, dalle Regioni Toscana, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3. Invero, la previsione secondo cui la cessione in favore di strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione, a titolo di donazione, di apparecchiature e materiali dimessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e organizzazioni similari, è promossa e coordinata dall' "Alleanza degli ospedali italiani nel mondo", deve essere interpretata nel senso che la stessa non prevede un obbligo, ma una semplice possibilità, per gli enti sanitari e le Regioni, di avvalersi dell'attività dell'Alleanza per la donazione dei beni dimessi.

Massima n. 31188

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 287, della legge n. 266 del 2005, censurato, dalle Regioni Toscana, Veneto, Liguria, e Piemonte in relazione agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Invero, la previsione secondo cui l' «Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» promuove i contatti necessari per facilitare le donazioni, in favore di strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione, delle apparecchiature e materiali dimessi dagli organismi sanitari e dalle Regioni e produce un rapporto biennale in ordine alle attività svolte da indirizzare al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano, deve essere interpretata nel senso che la stessa non stabilisce un obbligo, ma una semplice possibilità, per gli enti sanitari e le Regioni, di avvalersi dell'attività dell'Alleanza per la donazione dei beni dimessi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), sollevate dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi, relativamente all'art. 1, commi 286 e 287;

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 286, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto, dalla Regione Liguria e dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, previa applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 287, della legge n. 266 del 2005, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto e dalla Regione Liguria, in relazione agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., nonché dalla Regione Piemonte, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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