Corte costituzionale

Sentenza n. 105/2007

Corte cost., sent. 23 marzo 2007, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
105/2007
Data di deposito
23 marzo 2007
Data di decisione
19 marzo 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:105

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 312, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 610, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 285, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 310, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 311, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31175

V. titoletto.

Massima n. 31176

Posto che «anche nei ricorsi in via principale ogni questione di legittimità costituzionale deve essere definita nei suoi precisi termini e deve essere adeguatamente motivata», è inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 312 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, avendo la Regione ricorrente omesso di individuare specifiche ragioni di impugnativa, limitandosi a prospettare una generica censura. - In senso analogo, v., citate, sentenze nn. 391, 253, 248 e 215/2006.

Massima n. 31177

La generica clausola di salvaguardia di cui al comma 610 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui le disposizioni della legge medesima «sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti», non può valere ad escludere le autonomie speciali dall'ambito applicativo della stessa legge finanziaria 2006, e dunque non incide sulla questione di costituzionalità del comma 285 dell'art. 1, sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 5, n. 16, dello Statuto speciale friulano, assumendo la lesione della competenza legislativa regionale in materia di «organizzazione dell'assistenza ospedaliera». - Nello stesso senso v., citate, sentenze nn. 134, 118 e 88/2006.

Massima n. 31178

E' costituzionalmente illegittimo il comma 285 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 del 2005. Infatti la disposizione impugnata, vincolando in modo specifico e dettagliato la destinazione delle risorse residue derivanti dal programma di investimenti di edilizia sanitaria, incide in un ambito materiale - l'edilizia sanitaria - rientrante in due materie di competenza legislativa concorrente (governo del territorio e tutela della salute), senza lasciare alle Regioni alcun margine di autonomia sia per determinare le proprie scelte sia per negoziare eventuali intese con lo Stato. Tale costrizione non costituisce esplicazione della potestà statale di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, ma indebita ingerenza nell'autonomia finanziaria regionale, in quanto sottrae del tutto alle Regioni la possibilità di utilizzare, secondo propri orientamenti, le risorse disponibili in materia di edilizia sanitaria, rientrante nella potestà legislativa concorrente. Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati.

Massima n. 31179

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 310 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, promossa in riferimento agli artt. 97 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione. La norma censurata si limita a determinare le conseguenze della mancata utilizzazione, da parte delle Regioni, dei finanziamenti destinati all'attuazione del programma di edilizia sanitaria, di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988, e cioè la risoluzione degli accordi di programma stipulati a tal fine e la revoca dei finanziamenti relativi. Orbene, né la sfera di competenze costituzionalmente garantita delle Regioni, né il principio di leale collaborazione risultano violati da una norma che prende atto dell'inattività di alcune Regioni nell'utilizzare risorse poste a loro disposizione nel bilancio dello Stato ed oggetto di accordi di programma stipulati in modo libero e paritario con il Governo nazionale.

Massima n. 31180

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 311 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, limitatamente alle parole «nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività libero-professionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole Regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni». Infatti detta disposizione vincola unilateralmente e per finalità specifiche e dettagliate la destinazione di fondi in una materia di competenza concorrente, con ciò violando gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. Restano assorbite le ulteriori censure.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate, nei confronti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), dalle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 285 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005;

dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 311 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, limitatamente alle parole «nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni»;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 312 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 97 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 310 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 97 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Veneto e Piemonte con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2007.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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