Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/2007

Corte cost., ord. 19 gennaio 2007, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
8/2007
Data di deposito
19 gennaio 2007
Data di decisione
8 gennaio 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:8

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30953

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 419 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare debba contenere, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che egli ha la facoltà di richiedere i riti alternativi del giudizio abbreviato e del patteggiamento, previsti dagli artt. 438 e 444 del medesimo codice. Infatti, con riferimento ad analoghe questioni, la Corte, ha ripetutamente affermato che l'omessa previsione dell'avvertimento circa la facoltà di chiedere i riti alternativi nell'avviso dell'udienza preliminare non viola gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l'informazione è comunque assicurata dalla presenza obbligatoria e dall'assistenza del difensore, essendo il termine di decadenza dalla menzionata facoltà posto all'interno di un'udienza a partecipazione necessaria, sia essa dibattimentale o preliminare. Neppure la medesima disposizione viola l'art. 111 Cost., atteso che il diritto di difesa va inteso anche come possibilità di ricorrere all'assistenza tecnica del difensore, e che tale diritto risulta violato in ogni caso in cui, ai fini dell'esercizio di facoltà processuali - come quella in esame - che comportano «la cognizione di elementi tecnici rientranti nelle specifiche competenze professionali del difensore», venga posto soltanto all'imputato e non anche al difensore, un termine di decadenza decorrente dalla notificazione dell'atto processuale. - In relazione alla mancata previsione della facoltà di richiedere i riti alternativi nell'avviso di udienza preliminare v., citate, ordinanza n. 309/2005 e, tra le molte, ordinanze nn. 56, 55 e 11/2004; sentenza n. 497/1995; in relazione al giudizio immediato, v., citata, sentenza n. 148/2004. - Sul concetto di difesa tecnica v., citata, sentenza n. 120/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 419 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, dal Tribunale di Torre Annunziata, dal Tribunale di Busto Arsizio, dal Tribunale di Alba e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alba, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2007.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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