Corte costituzionale
Ordinanza n. 459/2007
Corte cost., ord. 28 dicembre 2007, n. 459
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 459/2007
- Data di deposito
- 28 dicembre 2007
- Data di decisione
- 13 dicembre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:459
Norme oggetto del giudizio
- art. 593, codice di procedura penale
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32012
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge, censurati in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. La Corte rimettente, infatti, investita dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, sottopone a scrutinio di costituzionalità una norma (l'art. 593 cod. proc. pen.) - unitamente alla relativa disciplina transitoria - di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo . - In relazione alla manifesta inammissibilità della questione per inesatta indicazione della norma oggetto di censura ( aberratio ictus ), vedi, citate, ex plurimis , ordinanze nn. 435, 384, 294, 187 e 42/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste - sezione per i minorenni, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2007.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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